Cause di Servizio e Pensioni Privilegiate

Domanda per lo status di vittima del dovere: non esiste termine di prescrizione

Molti appartenenti alle Forze Armate, Forze dell’Ordine e personale della Pubblica Amministrazione si chiedono se esista un termine oltre il quale non è più possibile chiedere il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” o di “soggetto equiparato”. La risposta della giurisprudenza è chiara: la domanda non è soggetta ad alcun limite temporale.

Il Tribunale del Lavoro di Roma, ha ribadito che “… sia l’accertamento di uno status che l’accertamento del diritto al riconoscimento di benefici di natura assistenziale sono entrambi diritti indisponibili, e come tali irrinunciabili ed imprescrittibili ex art. 2934, II comma c.c..”.

Cos'è lo status di vittima del dovere e chi può richiederlo

La legge definisce “vittime del dovere” coloro che hanno subito infermità permanenti o sono deceduti in occasione o a causa di attività svolte per ragioni di servizio, in condizioni di particolare rischio o connesse a compiti istituzionali di tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza o dell’incolumità dei cittadini.

A queste sono equiparati – e quindi godono degli stessi diritti – anche altri soggetti che, pur non rientrando formalmente nella definizione originaria, hanno riportato lesioni o infermità in circostanze analoghe. Tra questi, ad esempio, i lavoratori pubblici e i militari che hanno contratto malattie per esposizione a sostanze nocive durante il servizio, oppure coloro che sono rimasti vittime di azioni criminose o terroristiche in ragione della loro funzione.

Il riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato comporta l’accesso a un insieme di benefici economici, assistenziali e previdenziali sia per l’interessato sia per i familiari superstiti. Tra questi rientrano:

  • Speciali elargizioni una tantum, erogate dallo Stato come forma di ristoro immediato;
  • Assegni vitalizi mensili, cumulabili con altri trattamenti pensionistici;
  • Incrementi della pensione ordinaria e benefici contributivi;
  • Assistenza sanitaria integrativa e agevolazioni per l’accesso a cure e servizi riabilitativi;
  • Agevolazioni per i familiari, come borse di studio, precedenze nei concorsi pubblici e altre misure di sostegno.

Un caso seguito dallo Studio

In particolare, il caso sottoposto al vaglio del Tribunale romano, citato sopra, prende le mosse da un ricorso presentato da un Maggiore pilota dell’Aeronautica militare, vittima nel 2000 di un incidente aereo per un malfunzionamento del velivolo, che gli aveva procurato un’invalidità permanente.

Nel 2018, il ricorrente aveva inoltrato domanda per ottenere il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere con conseguente riconoscimento dei relativi benefici assistenziali e, come spesso accade, la domanda veniva rigettata dal Ministero per improcedibilità derivante da “intervenuta prescrizione”.

Decisione del Tribunale di Roma

Ai fini che qui interessano, il Giudice capitolino ha rilevato che la normativa che ha introdotto la categoria degli equiparati a vittime del dovere non poneva alcun limite temporale per la presentazione della domanda in via amministrativa ma soltanto termini all’esaurimento della procedura che ne seguiva, tanto che i Ministeri convenuti, onde sostenere la propria tesi, hanno fatto improprio richiamo alla disciplina di carattere generale in tema di prescrizione senza tener conto della particolare natura del diritto fatto valere.

Ed invero, risultano prescrittibili i soli benefici economici che nello status di vittima del dovere trovano il loro presupposto giuridico, ma in nessun caso il Ministero può precludere al militare il diritto di avviare la procedura tesa ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento di detto status.

Chiaramente, ogni situazione è differente e va esaminata caso per caso.

Domande frequenti sullo status di vittima del dovere

Esiste un termine di prescrizione per presentare la domanda di riconoscimento come vittima del dovere?

No. Come descritto nell’articolo, la giurisprudenza ritiene che la domanda non sia soggetta ad alcun termine di prescrizione o decadenza. Questo significa che può essere presentata anche molti anni dopo l’evento che ha causato l’infermità o il decesso, senza che ciò comporti la perdita del diritto.

Come si presenta la domanda?

La domanda deve essere inoltrata al Ministero competente (Interno, Difesa o Giustizia, a seconda del caso), allegando la documentazione sanitaria e amministrativa che dimostri il nesso causale con il servizio. È consigliabile farsi assistere da un avvocato esperto in cause di servizio e pensioni privilegiate, per impostare correttamente la richiesta e aumentare le possibilità di accoglimento.

Cosa posso fare se la mia domanda è stata rigettata?

In caso di rigetto è possibile impugnare il provvedimento davanti al giudice competente, che può riconoscere il diritto anche in presenza di un diniego amministrativo. È fondamentale richiedere un’assistenza legale adeguata e presentare tutta la documentazione utile a sostenere il ricorso.

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