Cause di Servizio e Pensioni Privilegiate

La piena cumulabilità tra la pensione privilegiata e le speciali elargizioni previste per le “vittime del dovere”

Per la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – risulta possibile il cumulo tra il trattamento pensionistico privilegiato e le speciali elargizioni previste in favore delle “Vittime del Dovere”.

La questione trae origine dall’operazione di soccorso, in caso di pubblica calamità (ex L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 563, lettera d) prestata da un militare di leva in occasione di un incidente stradale tra due veicoli; a fronte di tali accadimenti, il militare proponeva apposita istanza amministrativa per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”. Il Ministero dell’Interno rigettava la detta richiesta e il diniego veniva impugnato dall’uomo dinanzi al Tribunale di Genova, prima, e alla Corte territoriale, poi, i quali accoglievano la domanda di riconoscimento dello status di «vittima del dovere» e condannavano il Ministero dell’interno al pagamento dei relativi benefici economici.

Il Ministero interponeva ricorso per Cassazione censurando la possibilità di cumulare con la pensione privilegiata i benefici economici accordati in favore delle vittime del dovere.

In particolare, per i fini che qui interessano, le Amministrazioni ricorrenti hanno eccepito, con il terzo motivo di censura, l’incumulabilità tra le suddette provvidenze economiche, richiamando a sostegno il disposto contenuto all’art.13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il quale sancisce espressamente la incumulabilità (indipendentemente dalla situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria) degli assegni vitalizi previsti dalla medesima legge con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze (nonché delle elargizioni di cui alla legge stessa con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo).

II principi di diritto enunciati dalla cassazione

Al riguardo, la Suprema Corte, con la ordinanza n. 3824/21, rileva, preliminarmente, che resta definitiva la cumulabilità della pensione privilegiata percepita dal militare con la speciale elargizione di cui alla L. n. 206 del 2004, articolo 5, comma 1.

La questione posta in questa sede – proseguono gli Ermellini, attiene alla possibilità di cumulo con la pensione privilegiata con:

  • l’assegno vitalizio non reversibile previsto dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, articolo 2, comma 1. Trattasi di un assegno di Lire 500.000 mensili, soggetto a perequazione automatica, in favore di chiunque subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 (vittime del terrorismo e della mafia) nonché ai superstiti delle vittime. Il beneficio e’ stato esteso alle vittime del dovere in forza della L. n. 266 del 2005, articolo 1, commi 562 e 565 e del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, articolo 4.
  • l’assegno vitalizio non reversibile di cui alla L. n. 204 del 2006, articolo 5, comma 3. Trattasi di assegno di 1.033 Euro mensili, soggetto a perequazione automatica, riconosciuto in favore di chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Il beneficio è stato riconosciuto dall’1 gennaio 2008 anche alle vittime del dovere in forza della L. n. 244 del 2007, articolo 2, comma 105.

A parere della Suprema Corte: “la previsione di incumulabilità alla quale fanno riferimento le amministrazioni ricorrenti è contenuta nella L. 20 ottobre 1990, n. 302 – Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – all’articolo 13. Tale articolo sancisce la incumulabilità (indipendentemente dalla situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria) degli assegni vitalizi previsti dalla medesima legge con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze (nonché delle elargizioni di cui alla legge stessa con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo). La previsione di incumulabilità riguarda, dunque, gli assegni vitalizi (e le elargizioni) previsti dalla stessa L. n. 302 del 1990”.

Ed ancora, la Corte di Cassazione ha precisato che: “La successiva L. n. 407 del 1998 – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – che ha previsto, all’articolo 2, la concessione dell’assegno vitalizio non reversibile di Lire 500 mila mensili, in aggiunta alle elargizioni di cui alla L. n. 302 del 1990, non ha disciplinato il concorso dell’assegno con altri benefici ne’ richiamato il divieto di cumulo previsto dalla L. n. 302 del 1990, articolo 13.

Allo stesso modo – aggiunge la Suprema Corte – “la L. n. 206 del 2004 – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – che ha concesso uno speciale assegno vitalizio, alle condizioni indicate all’articolo 5, comma 3, in aggiunta alla elargizione prevista dalla L. n. 302 del 1990, articolo 1, comma 1, non ha posto limiti al concorso di benefici. In mancanza di una contraria disposizione deve, dunque, ritenersi la cumulabilità delle elargizioni. Ne’ può farsi richiamo alla disciplina della L. n. 302 del 1990, articolo 13 il cui dettato letterale è limitato agli assegni e alle provvidenze previste dalla medesima legge”.

A parere degli Ermellini “tale interpretazione trova conferma nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, con il quale sono state riunite e coordinate le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle L. 13 agosto 1980, n. 466 e L. 20 ottobre 1990, n. 302 nonché stabilite le modalità di attuazione della L. 23 novembre 1998, n. 407”.

“L’articolo 4 del regolamento, che disciplina le modalità per la dichiarazione delle provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze e per l’esercizio della opzione (ove possibile), dispone, al comma 4: “Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, articolo 2 i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di riversibilità, nonché i benefici di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, articoli 9, 14 e 15 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla L. 13 agosto 1980, n. 466. Il beneficio previsto dall’articolo 2 della L. 23 novembre 1998, n. 407, dunque, non rientra nel divieto di cumulo; in ogni caso i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati, non sono compresi tra le provvidenze pubbliche di carattere continuativo soggette alla incumulabilità”.

Alla luce del predetto percorso logico – argomentativo, la Corte ha rigettato il ricorso interposto dall’Amministrazione ricorrente, condannando quest’ultima al pagamento delle spese di lite.

 

Chiaramente, ogni situazione è differente e va esaminata caso per caso.