Il dipendente pubblico in attività, titolare di pensione privilegiata, ha diritto a percepire l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico privilegiato.
La vicenda sottoposta all’esame del giudice delle pensioni è stata patrocinata dall’Avv. Mario Lazzari, ed assume particolare importanza dato che non tutti i titolari di pensione privilegiata, che continuano a prestare attività lavorativa retribuita in favore della P.A., sanno di avere diritto all’indennità integrativa speciale ed alla tredicesima mensilità sulla pensione privilegiata loro erogata.
Nel caso di specie, il ricorrente A. F., che opera attualmente alle dipendenze di un Ente Statale, titolare di trattamento pensionistico privilegiato (in quanto già appartenente all’Esercito e congedato per un inabilità fisica assoluta riconosciuta dipendente da causa di servizio), aveva chiesto all’INPS la corresponsione dell’indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità con decorrenza dalla data dell’erogazione della pensione privilegiata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Tuttavia, L’INPS negava tali benefici e il ricorrente impugnava il provvedimento amministrativo di rigetto dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, con l’assistenza dello Studio Legale Lazzari.
La decisione della Corte dei Conti
Il Giudice delle pensioni ha integralmente accolto il ricorso presentato, esaminando, in via preliminare, la questione concernente “la possibilità o meno di cumulare l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità relative a pensione e retribuzione”. Il Giudice, con riferimento alla suddetta indennità speciale, ha richiamato la sentenza della Consulta che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, 5° comma, del DPR n. 1092/1973 (in particolare, l’art. 99 comma 5°, sospendeva la corresponsione dell’indennità integrativa speciale nei confronti del titolare di pensione, che prestava opera retribuita presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici).
Allo stesso modo, con riferimento alla tredicesima mensilità, la Corte dei Conti ha rilevato come sia “venuto meno il divieto fissato dall’art. 97, primo comma, del T.U. n. 1092/1973 di corresponsione della tredicesima mensilità ai soggetti che percepiscano trattamenti pensionistici (o assimilati) a carico dello Stato e che prestino contemporaneamente opera retribuita alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico”; sul punto la Corte dei Conti ha affermato che “non esistendo alcuna norma che pone un divieto di cumulo tra più assegni per tredicesima mensilità, questa spetta in ogni caso al pensionato”; precisando, infine, che, “La diversità di trattamento tra il soggetto che presta attività lavorativa e quello titolare di due trattamenti pensionistici è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 197/2010; pertanto, è ammessa oggi la piena cumulabilità dell’indennità integrativa speciale e della tredicesima per i pensionati che siano ancora lavoratori attivi, però tali benefici economici cessano nel momento in cui il pubblico dipendente diviene titolare della seconda pensione.
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia – ha quindi accolto le domande del ricorrente, Z.G., riconoscendo in suo favore l’indennità integrativa speciale nonché la tredicesima mensilità a partire dalla data di erogazione della pensione privilegiata.
Chiaramente, ogni situazione è differente e va esaminata caso per caso.

Laureato presso l’Università di Giurisprudenza di Bari, oggi è Avvocato Cassazionista e dirige la Sede di Lecce dello Studio Legale Lazzari.