Cause di Servizio e Pensioni Privilegiate

Anche per il personale ancora in servizio è competente la Corte dei Conti

Il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno, si sono sempre trincerati dietro la scusa che il provvedimento amministrativo (che ha negato la dipendenza da causa di servizio o che ha ascritto la patologia a categoria che non dà diritto alla privilegiata) è impugnabile dinanzi alla Corte dei conti ai fini della pensione privilegiata.

La Corte di Cassazione ha affermato che anche nel caso in cui si discuta della sola dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, la competenza giurisdizionale è attribuita alla Corte dei conti, che ha ogni più ampio potere decisionale e revisionale al riguardo, perché il provvedimento negativo di causa di servizio non può acquistare valore di atto inoppugnabile ai fini pensionistici.

 

Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che l’esclusiva competenza spetta alla Corte dei conti anche nei confronti del personale in servizio che agisca per l’accertamento della dipendenza quale presupposto del diritto a (futura) pensione privilegiata, e non solo nei confronti del personale congedato che agisca per la concessione della pensione privilegiata.

 

In sostanza, il personale ancora in servizio è legittimato ad impugnare l’atto negativo dinanzi alla Corte dei conti senza aspettare di essere congedato.

 

Quindi, la Corte dei conti è e resta l’unica giurisdizione esclusiva ai fini dell’accertamento del diritto alla pensione privilegiata anche per infermità la cui dipendenza sia stata negata durante il servizio con provvedimenti non impugnati o, se gravati dinanzi al TAR, da questo non annullati.

 

Per il personale ancora in servizio il ricorso alla Corte dei conti rappresenta un’alternativa al TAR assai vantaggiosa.

Il TAR si limita ad annullare l’atto se dichiarato illegittimo; al contrario, la Corte dei Conti ha facoltà di riesaminare i fatti di servizio, le condizioni ambientali e le cause che hanno scatenato dell’infermità. Può avvalersi, inoltre, del parere di una nuova consulenza tecnica, acquisire perizie medico-legali prodotte dal ricorrente e, infine, pronunciarsi sulla causa di servizio con sentenza che annulla il decreto negativo impugnato e obbliga l’amministrazione ad emetterne uno nuovo in conformità alla decisione giudiziale. In pratica è un riesame amministrativo completo con possibilità per l’interessato di una effettiva tutela dei propri diritti.

Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte dei Conti potrà essere proposto senza limiti di tempo, non essendo previsto alcun termine decadenziale, ed anche nell’ipotesi in cui non sia stato proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero il ricorso stesso sia stato respinto, l’interessato ha la possibilità di rimettere tutto in gioco sia ai fini pensionistici che, se necessario, di carriera.

Quindi, contro il decreto negativo, al militare in servizio conviene ricorrere direttamente alla Corte dei Conti (e non al TAR) per il solo accertamento della dipendenza quale presupposto per la (futura) pensione privilegiata.

 

Chiamate lo Studio per chiarimenti.

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