Divisioni Immobiliari

Ha diritto ad un indennizzo il proprietario di un immobile in comunione occupato in via esclusiva dall’altro comproprietario

Un caso trattato dal nostro Studio.

In seguito alla morte della madre convivente con uno dei figli, quest’ultimo continuava ad occupare in via esclusiva l’immobile originariamente adibito ad abitazione familiare.

Tale situazione si protraeva  per diversi anni, poiché non si raggiungeva un accordo sulla divisione della massa ereditaria essendoci contestazioni sui diritti vantati da ciascuno coerede sul patrimonio lasciato dai genitori.

Non trovando un accordo neanche in mediazione, la questione sfociava in una controversia giudiziaria, conclusasi, oltre che con lo scioglimento della comunione, con la condanna a carico dell’erede che aveva occupato l’immobile in via esclusiva di un indennizzo in favore degli altri coeredi, pari al valore di canoni di affitto non corrisposti, determinati secondo i prezzi di mercato. Tale indennizzo è stato calcolato a far data da quando era stato richiesto con formale diffida dello Studio Legale, e suddiviso tra i vari coeredi secondo le rispettive quote di eredità.

L’orientamento della Corte di Cassazione

In concreto, il coerede che occupa in via esclusiva l’immobile acquistato in comunione con altri coeredi, deve versare a questi ultimi un indennizzo pari al valore dei canoni di affitto determinati secondo i prezzi di mercato. Infatti, non potendo l’abitazione essere concessa in locazione a un terzo, il coerede, unico utilizzatore, è tenuto a corrispondere il canone locativo agli altri coeredi. Ovviamente, se l’appartamento viene successivamente dato in affitto, gli altri coeredi avranno diritto a ricevere una quota dei canoni (c.d. frutti civili) che saranno versati periodicamente dal conduttore.