Nel corso del servizio, un eventuale diniego della causa di servizio può essere impugnato dinanzi alla Corte dei Conti. In tale caso la stessa svolgerà un nuovo accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie di cui è affetto il militare e la propria sentenza farà fede al momento del pensionamento per ottenere la pensione privilegiata.
Un Sovraintendente Capo della Polizia Penitenziaria, M. S., in costanza di servizio chiede il riconoscimento della dipendenza dal servizio di alcune patologie di cui è affetto. Dopo la rituale visita alla C.M.O., che acclara l’esistenza e gravità delle patologie, il Comitato di verifica per le cause di servizio nega il nesso etiologico delle stesse con il servizio espletato in oltre 20 anni di lavoro.
Invece di impugnare il provvedimento di diniego al TAR, l’interessato ricorre alla Corte dei Conti la quale, dopo aver disposto nuova perizia medica ed esaminata la documentazione di servizio, ribalta il giudizio del C.P.P:O. e concede il riconoscimento della causa di servizio al ricorrente.
Tale sentenza sarà la base su cui chiedere, al momento del pensionamento, la concessione della pensione privilegiata.
La decisione della Corte dei Conti
La Corte dei Conti, alla luce degli orientamenti e del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 12/2023/QM/Pres, ha stabilito che “è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b), un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del negato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostagli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e ciò anche se non abbia, tuttavia, presentata domanda amministrativa di pensione privilegiata”; l’oggetto del giudizio deve essere delimitato alla sola domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui è affetto il ricorrente quale presupposto della domanda di pensione privilegiata.
Nei termini esposti sono state quindi respinte le eccezioni preliminari di carenza di giurisdizione sollevate dal Ministero della Difesa.

Laureato presso l’Università di Giurisprudenza di Bari, oggi è Avvocato Cassazionista e dirige la Sede di Lecce dello Studio Legale Lazzari.