Riconoscimento dello status di “Vittima del dovere” o di “soggetto equiparato”

A titolo esemplificativo, si indica la sentenza resa nel 2017 dal Tribunale di Livorno – Sezione del Lavoro – con cui è stato accolto il ricorso presentato dal sig. M. P., patrocinato dall’Avv. Lazzari, del Foro di Lecce, che aveva richiesto il riconoscimento della speciale elargizione prevista dall’art. 5 commi 1 della l. n. 206/2004 fino alla concorrenza di 200.000,00, domandando inoltre lo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 ex art. 5, comma 3, della l. 206/2004 e l’ulteriore assegno ex art. 2, l. 407/98 di € 500,00.

La vicenda sottoposta all’esame del Tribunale scaturisce dal ricorso presentato dal caporal maggiore dell’Esercito, in congedo, rimasto vittima di attacco terroristico mentre prestava servizio in missione in Afghanistan; nello specifico il militare aveva riportato diverse ferite da scoppio, patologie per le quali aveva ottenuto la dipendenza della causa di servizio, con invalidità del 40% ed era stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio, con collocazione in quiescenza.

L’amministrazione di appartenenza aveva riconosciuto il ricorrente (sebbene non spontaneamente ma su ordine del giudice) come “Vittima del dovere”.

Il nominato CTU, all’esito di approfondita analisi medico – legale delle condizioni cliniche del ricorrente, aveva ritenuto che le infermità patite fossero conseguenza causale o concausale diretta dell’evento terroristico subito, determinando un invalidità nella misura dell’ 85%.

Il Tribunale, alla luce di quanto sopra esposto, ha accolto il ricorso proposto, affermando il diritto del miliare a vedersi attribuiti i benefici invocati e, in particolare, il diritto alla liquidazione della speciale elargizione prevista dall’art. 5 comma 1, l. 206/2004 pari a € 200.000,00, oltre al riconoscimento dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili ex art. 5, comma 3, l. 206/2004, nonché dell’ ulteriore assegno vitalizio di € 500,00 mensili di cui all’art. 2 l. 407/98.

10 CONSIGLI UTILI PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI VITTIMA DEL DOVERE​

In congedo o in attività

Che tu sia in attività o in congedo, sei ancora in tempo per chiedere di essere riconosciuto come “Vittima del dovere” o “Soggetto ad essa equiparato” (rientrano tutti i fatti di servizio verificatisi dal 1° gennaio del 1961) e ottenere quindi i benefici economici e assistenziali previsti dal D.P.R. 243/2006.

Domanda rigettata

L’Amministrazione di appartenenza non ti ha riconosciuto lo status di “Vittima del dovere” o “Soggetto equiparato” oppure, nonostante il riconoscimento di  tali qualifiche, ti ha negato ogni prestazione economica prevista dal D.P.R. 243/2006, e adesso vuoii impugnare il provvedimento di diniego dinanzi all’autorità giudiziaria competente?

Equiparazione dell’inidoneità al servizio ad una invalidità superiore all’80%

La speciale elargizione di € 200.000,00 spetta quando l’infermità abbia causato un’inidoneità al servizio (anche se la patologia, per esempio, fosse ascrivibile all’ 8^ categoria) oltre ai casi in cui l’invalidità risulti superiore all’80%.

Attribuita un’invalidità inferiore al 25%

Sei stato riconosciuto Vittima del dovere o soggetto equiparato, ma l’Amministrazione ti ha riconosciuto un’invalidità inferiore alla soglia del 25%, quale percentuale minima necessaria per il conseguimento degli assegni vitalizi di € 1.033,00 ed € 500,00 mensili?

Familiare superstite

Se sei coniuge o figlio (anche maggiorenne) o, in mancanza, genitore, fratello o sorella, avrai diritto agli stessi benefici economici, se fai riconoscere vittima del dovere o equiparato il tuo congiunto defunto.

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