Continuano le sentenze che liquidano rilevanti indennizzi a favore degli assistiti dell’ Avv. Mario Lazzari, che hanno chiesto ed ottenuto il risarcimento del danno da ritardata conclusione dell’iter amministrativo nei termini di legge.
In una sentenza del TAR Lecce, che ha fatto scuola ed apri-pista, il giudice ha condannato il Ministero della difesa al pagamento di un risarcimento quantificato, in via equitativa, nella misura di €.10.000,00 oltre al rimborso delle spese legali di giudizio.
La giustizia amministrativa non ha potuto che richiamare la norma di cui all’art.2 bis della L. 7 agosto 1990 n.241 a termini della quale “le pubbliche amministrazioni ed i soggetti di cui all’art. 1, c1 ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa dei termini di conclusione del procedimento”. La norma non rimane, pertanto, una semplice enunciazione verbale ma la tutela del cittadino contro l’inerzia della amministrazione trova, ora, concretezza attuazione.
I Termini previsti per legge, a seconda degli uffici, variano dai 30 ai 90 giorni per la definizione della pratica: non si giustificano, pertanto, ritardi di anni ed anni per la messa in pagamento dell’equo indennizzo o degli arretrati di pensione privilegiata. Anni in cui le pratiche si accumulano sulle scrivanie per le ragioni più varie come, anche e purtroppo, a causa di oziosi impiegati addetti che non si curano di lasciare in penosa attesa chi, per quel indennizzo, ci ha rimesso la propria salute.
Per ottenere il risarcimento occorre porre in mora l’amministrazione notificandole una diffida legale ad adempiere nei termini di legge.
Si tratta di una diffida che deve contenere gli estremi della pratica, deve essere corredata di marche da bollo e deve essere notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo Avvocato autorizzato.
Dopo di che, qualsiasi sia il termine di conclusione dell’iter amministrativo, che sicuramente andrà a superare il termine previsto per legge, scatta il diritto al risarcimento del danno.
Non si tratta di dimostrare di aver patito un danno specifico perché lo stesso è insito nell’aspettativa che il cittadino ha nel rispetto dei termini di legge da parte dell’amministrazione statale.
Sarà, quindi, un Giudice a stabilire l’importo del danno di cui beneficiare. In tal senso, va precisato che non esistono norme o tabelle di riferimento che accomunano i vari Tribunali in Italia, ma le liquidazioni conseguite, che tengono conto degli anni di ritardo oltre che dagli importi dei benefici concessi in ritardo, portano ad attestare il danno equitativo all’importo di circa €. 1,5-2.000,00 per ogni anno di ritardo nell’ottenere il beneficio richiesto.
Se consideriamo che la richiesta di una pensione privilegiata viene istruita e concessa nel termine non inferiore di 7-8 anni, si può ben vedere che, coloro che hanno notificato l’atto di diffida, ottengono indennizzi di un certo spessore.
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