
Con la sentenza n. 10422 del 2019, gli Ermellini hanno elaborato il principio secondo cui la diagnosi tardiva di una malattia mortale lede anche il diritto del paziente di operare le sue ultime scelte con il conseguente diritto di ottenere il risarcimento del danno.
Indice
Il caso
La vicenda rimessa all’esame della Suprema Corte scaturisce dalla domanda di risarcimento proposta dai parenti superstiti di una donna, la quale, dopo essersi sottoposta ad un primo esame istologico che accertava la presenza di un fibroma benigno, veniva ricoverata in un’altra regione dove, a seguito di nuova valutazione degli esiti del precedente esame, le veniva diagnosticato un sarcoma, che di lì a poco ne provocava il decesso.
Gli attori assumevano che la diagnosi ritardata avesse impedito alla congiunta la possibilità di prevenire detta patologia e, dunque, la morte; tale negligenza medica aveva, in ogni caso, privato la donna anche della possibilità di vivere in maniera migliore l’ultimo periodo della sua vita.
Parte attrice citava in giudizio l’ASL che, a sua volta, chiamava in causa il centro diagnostico cui era stato richiesto l’esame istologico, il quale individuava il medico materiale esecutore della ritardata diagnosi.
Il tribunale, dopo l’espletamento della CTU, rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo che i parenti della vittima non avessero provato che la diagnosi intempestiva avesse ridotto le possibilità di guarigione della degente o le chance della stessa di condurre una migliore sopravvivenza.
I congiunti della vittima proponevano, dunque, ricorso innanzi alla Suprema Corte.
Il principio espresso della Suprema Corte
Secondo gli Ermellini “l’ordinamento giuridico non è affatto indifferente all’esigenza dell’essere umano di “entrare nella morte ad occhi aperti” affermando dunque che la mancata diagnosi tempestiva di una malattia mortale priva il paziente del diritto a operare le sue “scelte ultime”, col conseguente diritto di ottenere il risarcimento del danno consistente nella “perdita di un ventaglio di opzioni, con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima”.
La Cassazione ha poi precisato che non si tratta soltanto di scegliere se procedere ad una terapia farmacologica o se optare per le cure palliative, ma della specifica circostanza di “vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico in attesa della fine”.
A parere dei giudici di legittimità “rileva innanzitutto la legge 15 marzo 2010, n, 38, quale normativa che tende alla ‘tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine”. Assume poi altrettanta importanza la stessa legge 22 dicembre 2017, n. 219, la quale – all’art. 4 – riconosce ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte”, la possibilità sia di “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”, sia di nominare, al medesimo scopo, un fiduciario, stabilendo, nel contempo, che tali direttive anticipate sono ‘rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento”.
La Cassazione ha quindi precisato che il diritto all’autodeterminazione del soggetto chiamato alla “più intensa (ed emotivamente pregnante) prova della vita, qual è il confronto con la realtà della fine” non è, dunque, priva di riconoscimento e protezione sul piano normativo, qualunque siano le modalità della sua esplicazione: non solo il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, o, all’opposto, la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche l’accettazione della propria condizione, perché “anche la sofferenza e il dolore, là dove coscientemente e consapevolmente non curati o alleviati, acquistano un senso ben differente, sul piano della qualità della vita, se accettati come fatto determinato da una propria personale opzione di valore nella prospettiva di una fine che si annuncia (più o meno) imminente, piuttosto che vissuti, passivamente, come segni misteriosi di un’inspiegabile, insondabile e angosciante, ineluttabilità delle cose“.
Dunque, secondo i giudici di legittimità occorre mantenere distinta l’ipotesi in cui il soggetto affetto da malattia non più curabile decida, consapevolmente, di soffrire e patire il dolore, scegliendo di non ricorre a cure farmacologiche o palliative da quella in cui il paziente, venuto improvvisamente a conoscenza che la sua fine è prossima, viva i suoi ultimi giorni in un contesto di inspiegabile ed inevitabile angoscia.