Trasfusione sangue infetto

Può accadere, in alcuni casi, che la trasfusione di sangue infetto possa determinare l’insorgenza malattie croniche fortemente invalidanti: in tali ipotesi si configura una lesione dell’integrità psico-fisica della persona sottoposta a tale trattamento terapeutico, che potrà essere in vario modo risarcita o indennizzata.

Vittime sangue infetto

La pratica trasfusionale, sebbene, da un lato, garantisca la sopravvivenza di tutti coloro che necessitano quotidianamente della somministrazione di sangue o di assumere prodotti emoderivati, dall’altro, però, è considerata un’attività connotata da una limitata percentuale di rischio, in quanto la trasfusione di qualsiasi componente ematico può comportare un sostanziale – seppur contenuto – pericolo per il ricevente, atteso che diverse sono le patologie infettive che astrattamente possono essere trasmesse mediante questa pratica curativa: pensiamo, a titolo esemplificato, alle malattie virali, quali le epatiti B, C e HIV  oppure alla malattie batteriche come il treponema pallidum e  la yersinia.

In Italia potrebbero essere tra gli 80.0000 e 200.000 le vittime di trasfusione da sangue infetto, contagiate nel periodo che va dalla fine degli anni 60’ all’inizio degli anni 90’, di cui 4.500 sono deceduti.

I dati sopra illustrati, sebbene non ufficiali, rappresentano il risultato di una stima molto attendibile, poiché basata su anni d’indagini condotte con il contributo di associazioni e studi legali, nonché sul numero di domande pervenute al Ministero della Salute per ottenere i benefici di cui alla legge n. 210/92, che prevede un indennizzo erogato dalla Stato in favore degli emodanneggiati.

Comitato vittime sangue infetto

Prelievo di Sangue
Comitato vittime sangue infetto per la salvaguardia di chi ha subito gravi danni da Trasfusione

La tutela dei soggetti emodanneggiati costituisce un’annosa problematica avverso la quale, da oltre un decennio, lotta il Comitato Vittime Sangue Infetto, istituito proprio per la salvaguardia di chi ha subito gravi danni a causa di una trasfusione ematica; in particolare, siffatto Comitato si batte per far valere i diritti delle persone che ancora oggi attendono un equo risarcimento per i pregiudizi sofferti a seguito di somministrazione di sangue contaminato.

Il Comitato Vittime Sangue Infetto è stato fondato a Torino nel 2007, in concomitanza con l’emanazione delle leggi 222/07 e 244/07, introdotte al fine precipuo di risarcire il maggior numero possibile degli aventi diritto e definire, quindi, il contenzioso con il Ministero della Salute tramite una soluzione transattiva.

Sangue infetto risarcimento

Diverse sono le categorie di soggetti che possono essere chiamati a risarcire i danni riportati da chi ha contratto un’infezione a causa di una trasfusione di sangue infetto.

Teoricamente si può esperire un’azione risarcitoria nei confronti:

  • del Ministero della Salute, investito del compito di vigilare sulla sicurezza del sangue e dei suoi derivati;
  • dellastruttura sanitaria presso la quale è stata eseguita la trasfusione o sono stati somministrati i prodotti emoderivati;
  • del personale sanitario che ha praticato materialmente la somministrazione di sangue.

Nello specifico, la struttura ospedaliera e il personale sanitaria sono tenuti a:

  • effettuare i test sul sangueda utilizzare per le pratiche trasfusionali;
  • usare sangue tracciabile, ossia tale da consentire di identificare il donatore e il centro trasfusionale di provenienza;
  • informare il paziente circa i rischi e i benefici inerenti al trattamento trasfusionale, affinché costui possa prestare il suo consenso informato.

Il Ministero della Salute ha l’obbligo di controllo e vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, cosicché nell’ipotesi di omissione di tale attività, con conseguente insorgenza di una patologia da virus in soggetto emotrasfuso, si può ritenere – in assenza di altri fattori alternativi – che tale omissione abbia causato la malattia.

Nel caso in cui la struttura sanitaria non adempia gli obblighi assunti nei confronti del paziente risponderebbe a titolo di responsabilità contrattuale (in virtù del contratto atipico di spedalità) e il termine di prescrizione della domanda risarcitoria è pari a dieci anni (c.d. prescrizione ordinaria).

La responsabilità del Ministero della Salute per danni da somministrazione di sangue infetto, a differenza di quella riconducibile in capo alla struttura ospedaliera, ha natura extracontrattuale, cosicché il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni, a partire dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato.

Parimenti, gli operatori sanitari che effettuano una trasfusione ematica senza aver eseguito i dovuti controlli risponderanno a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Con riferimento a questa tipologia di fattispecie, appariva particolarmente complesso individuare l’esatto momento in cui iniziava a decorre il termine di  prescrizione, ovverosia capire quando l’evento lesivo poteva considerarsi “verificato”.

Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte elaborando il principio – ribadito in più occasioni, da ultimo con la sentenza n. 4029 del 20 febbraio 2018 – secondo cui il termine prescrizionale per il danno da trasfusione di sangue infetto inizia a decorrere non da quando viene eseguita la pratica trasfusionale, bensì dal momento in cui il soggetto contagiato riesce a percepire la malattia, ricollegandola secondo un rapporto di causa/effetto, alla trasfusione medesima e alla negligenza dei medici, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Tale momento, nella maggior parte dei casi, coincide con la data in cui il danneggiato propone la domanda amministrativa per il conseguimento dello speciale indennizzo da emotrasfusioni previsto dalla Legge n. 210/1992.

L’indennizzo a favore dei danneggiati da sangue infetto ex Legge n. 210/92

Nel 1992 è stata emanata la legge n. 210 riguardante “l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”.

I soggetti legittimati a richiedere tale indennizzo sono coloro che presentano danni irreversibili da infezioni causate da trasfusioni o somministrazioni di prodotti emoderivati oppure, ancora, da vaccinazioni obbligatorie.

Con riferimento alle modalità di erogazione del beneficio in oggetto, se la persona lesa da siffatti trattamenti terapeutici è ancora in vita riceverà un assegno bimestrale calcolato in base alla gravità dei danni subiti (secondo la tabella B allegata alla legge n. 177/76 modificata dalla legge n. 11/84), che varia gradualmente secondo le 8 categorie previste.

Tale assegno, in caso di morte del beneficiario, continuerà a essere erogato in favore degli eredi per il periodo di 15 anni.

Se la persona è deceduta prima di ottenere il riconoscimento dell’indennizzo o prima di farne richiesta, gli eredi avranno diritto a un assegno una tantum di circa € 77.468,53 solo nel caso in cui sul certificato di morte risulti che il decesso è avvenuto per cause strettamente connesse all’infezione.

Qualora la persona sia deceduta in età minore, l’indennizzo spetta sempre ai genitori o a chi esercita la patria potestà. I benefici della legge spettano anche al coniuge che risulta contagiato o al figlio infettato durante la gestazione.

Gli aventi diritto all’indennizzo, inoltre, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Se a seguito di trasfusione si è contratto l’HIV, il danneggiato ha 10 anni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’infezione, mentre per epatiti (C e B) post trasfusionali o per danni da vaccinazioni obbligatorie, l’interessato ha 3 anni dal momento in cui ha percepito l’esistenza dell’infezione.

Transazioni sangue infetto

Per porre fine al contenzioso derivante dall’applicazione della Legge n. 210/92, il legislatore ha approvato, nel tempo, diversi provvedimenti normativi che prevedevano la possibilità di risolvere in via transattiva le controversie instaurate dai soggetti lesi da trasfusioni di sangue, dall’assunzione di emoderivati o da vaccinazioni obbligatorie, precisamente si fa riferimento: alla Legge 29 Novembre 2007, n. 222; alla Legge  24 Dicembre 2007, n. 244 (art. 2 – commi 361 e 362) ed, infine, al Decreto del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali 28/04/ 2009, n. 132 e quello del Ministero della Salute 4/05/2012.

Sennonché, le succitate normative non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e le procedure di transazione sono rimaste ferme per anni, generando situazioni di forte disagio per le persone coinvolte, le quali, successivamente, hanno dato vita ad ulteriore contenzioso civile; per questo motivo con la Legge n. 114/2014, è stata introdotta una nuova norma, contenuta all’art. 27 bis, tesa risolvere, in maniera definitiva, questa incresciosa situazione. Specificatamente, l’art. 27 bis della Legge n. 114/2014 ha previsto la corresponsione di una somma di denaro a titolo di “equa riparazione” per le persone danneggiate  da  trasfusione con sangue infetto, somministrazione  di  emoderivati  infetti o vaccinazioni obbligatorie, che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla Legge n. 244/2007; l’articolo in commento prevede per i soggetti che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva prevista dall’art. 2, commi 361 e 362, della Legge n. 244/2007, entro il 19 Aprile 2010, nonché per i loro aventi causa –  nel caso in cui nel frattempo sia  intervenuto il decesso –  la possibilità di ricevere, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro da versarsi in un’unica soluzione pari a € 100.000  per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e  da somministrazione di emoderivati infetti” e a € 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria.

Al fine di conseguire la somma prevista dalla Legge gli interessati dovranno sottoscrivere una formale rinuncia all’azione risarcitoria già proposta e a ogni ulteriore pretesa risarcitoria nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale.

Tuttavia, per chi deciderà di non aderire alla proposta di “equa riparazione” del danno, la predetta norma dà la possibilità di proseguire la procedura transattiva prevista dalla Legge n. 244/2007 (art. 2 – commi 361 e 362).

 

Lo Studio Legale Lazzari offre la propria consulenza, frutto di una consolidata esperienza maturata nel settore della malasanità, per valutare la sussistenza dei presupposti che consentono di proporre un’azione diretta a conseguire il risarcimento di ogni danno patito a seguito di emotrasfusione e/o assunzione di prodotti emoderivati; anche in considerazione del fatto che l’instaurazione della causa civile costituisce condizione necessaria per essere ammessi a eventuali futuri nuovi accordi transattivi tra il Ministero della Salute e i soggetti emodanneggiati o i loro eredi.