
Con specifico riferimento al testamento c.d. pubblico, la Corte di cassazione ha stabilito che le operazioni di ricevimento delle disposizioni testamentarie possono essere svolte in un periodo differente rispetto a quello in cui si realizza la confezione della scheda testamentaria medesimo.
Tale principio è stato enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1649/2017, la quale ha precisato, inoltre, che le due suddette fasi sono idealmente distinte e non devono necessariamente coincidere sul piano temporale, tuttavia, se le operazioni di “ricevimento” e “confezionamento” si svolgono i periodi distinti, ai fini della validità del testamento, dovrà essere comunque rispettata una condizione necessaria, ossia che nel momento in cui la scheda testamentaria viene predisposta del notaio, questi deve nuovamente far manifestare al testatore la sua volontà in presenza di testimoni, prima di dare lettura del testamento stesso.
Nella surrichiamata pronuncia, la Corte di Cassazione si è soffermata, inoltre, sulla questione delle indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui il testamento si riferisce, precisando che esse non vanno inserite a pena di nullità.
Invero, per la giurisprudenza di legittimità, a prescindere dal fatto che il testamento sia olografo o pubblico, affinché l’atto sia valido, è sufficiente che le suddette indicazioni catastali possano essere identificate senza possibilità di confusione.
In ogni caso, solo al momento della denuncia di successione e di trascrizione del testamento, gli eredi devono indicare in maniera dettagliata gli immobili compresi nell’asse ereditario, specificando tutti gli elementi e, quindi, anche i dati catastali.