Successioni: il notaio non ha l’obbligo di redigere l’inventario

La Cassazione, con l’ordinanza n. 20906/2018 ha dettato il principio secondo cui il notaio non è obbligato a redigere l’inventario per l’accettazione dell’eredità, se a tale decisione il giudice vi giunge con motivazione logica e coerente.

La questione esaminata dalla Suprema Corte trae origine dal ricorso proposto da due eredi con cui convenivano innanzi al Tribunale un notaio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento dell’incarico di procedere agli incombenti per l’accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità.

Il Giudice di prime cure rigettava la domanda dei ricorrenti; conformemente alla sentenza di primo grado, la Corte d’Appello dichiarava infondato l’appello evidenziando, in aggiunta, il fatto che uno dei ricorrenti fosse avvocato e quindi a conoscenza del fatto che la pratica dovesse necessariamente passare per la cancelleria del Tribunale, con incarico successivo, solo eventuale, del notaio.

Gli eredi proponevano ricorso per Cassazione.

Sennonché, la Corte di legittimità, condividendo in toto il ragionamento logico giuridico esposto in motivazione della Corte di Appello, con la succitata ordinanza ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini la motivazione fornita dalla Corte di merito risultava adeguata, fondata su valutazioni di fatto obiettive in ordine alla valenza effettiva e logica attribuibile ai vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi; un giudizio, dunque, effettuato nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cfr. Cass. ord. n. 20906/2018).