Successioni ereditarie: l’esercizio della petitio hereditatis richiede la contestazione della qualità di erede

Con l’ordinanza n. 123 del 7/01/2019, la Corte di Cassazione ha rievocato i presupposti necessari per l’esercizio della petizione ereditaria, evidenziando le differenze tra tale strumento giuridico e l’azione rivendicatoria.

Nella vicenda posta al vaglio della Suprema Corte, gli eredi del defunto avevano citato in giudizio la figlia di quest’ultimo, quale coerede, al fine di veder dichiarata la simulazione dell’atto di compravendita con cui il defunto padre le aveva trasferito la proprietà di un terreno sul quale era successivamente stato edificato un immobile, il cui trasferimento ad un soggetto terzo ne aveva causato la fuoriuscita dal patrimonio ereditario.

L’intento degli eredi era dunque quello di ricondurre l’immobile alienato nell’asse ereditario.

Il Tribunale adito rigettava le domande degli attori, i quali impugnavano la sentenza dinanzi alla Corte d’appello.

Il giudice di secondo grado qualificava l’azione esercitata dagli eredi come petitio hereditatis, previsto dall’art. 533 c.c. nell’interesse dell’erede che chieda l’accertamento della sua qualità al fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo, contestando all’erede la sua qualità.

La figlia del de cuiusproponeva ricorso per Cassazione, contestando l’erroneità della qualificazione giuridica che la Corte territoriale aveva attribuito alla domanda attorea.

Gli Ermellini hanno, preliminarmente, rammentato come attraverso la petitio hereditatisl’erede possa rivendicare i beni nei quali lo stesso è subentrato al defunto per effetto della successione mortis causa.

L’azione ha inoltre come presupposto necessario che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia oggetto di contestazione, pertanto qualora detta contestazione dovesse mancare, verrebbero meno gli elementi che diversificano la petizione ereditaria dall’azione rivendicatoria.

Nel caso di specie, a parere della Suprema Corte, gli attori non avevano mai contestato alla convenuta di essersi impossessata dei beni in qualità di erede o senza alcun titolo, ma di essere l’intestataria del terreno, in virtù di atto di compravendita simulato per interposizione fittizia.

Parimenti, parte convenuta non aveva mai contestato la qualità di eredi degli attori, ma solo l’anteriorità dell’atto di vendita dell’immobile da parte de cuiusrispetto al momento dell’apertura della successione.

Secondo la Suprema Corte, quindi, difettando la contestazione della  qualità di erede delle parti in causa, l’azione esperita non poteva qualificarsi come petitio hereditatis. Il giudice di legittimità ha, dunque, accolto i motivi eccepiti dalla ricorrente e cassato con rinvio la sentenza impugnata.