SPETTANO 10 ANNI DI ARRETRATI – dal 6 luglio 2011 l’Inps ne ha erogati 5

L’art. 38, c. 1, L. n. 111/2011 ha stabilito che si prescrivono in 5 anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni temporanee o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

La disposizione si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado.

Dal 6/7/2011 (data di entrata in vigore della legge) l’Inps ha erogato gli arretrati delle prestazioni pensionistiche nei limiti di 5 anni. Ora con il msg. n. 220/2013 ha ribaltato la propria posizione precisando che la prescrizione di 5 anni opera solo sui ratei maturati dal 6/7/2011 in poi. Sui ratei maturati prima opera la prescrizione ordinaria decennale (che non può andare oltre il 6/7/2016). Tutti coloro che in questi 18 mesi hanno percepito solo 5 anni di arretrati possono richiedere le annate ulteriori presentandosi ad un ufficio di patronato.