
Con la sentenza n. 17834 del 3/07/2019, la Suprema Corte ha stabilito che il pagamento dei creditori privilegiati potrà avvenire entro un termine superiore ad un anno; tuttavia, in tale ipotesi, il lasso di tempo superiore all’anno sarà compensato attribuendo al creditore il diritto di vito sulla proposta di concordato, il cui peso verrà stabilità in proporzione alla perdita economica patita a causa del ritardo.
Indice
La vicenda
Il caso esaminato dalla Cassazione trae origine dalla proposta di accordo presentata da un soggetto non fallibile sovraindebitato e rigettata dal Tribunale competente poiché prevedeva il pagamento dilazionato del credito ipotecario vantato da un istituto di credito.
Avverso il provvedimento reiettivo veniva spiegato reclamo dinanzi allo stesso Tribunale, il quale, a sua volta, ne decretava il rigetto in quanto la moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati poteva riguardare solo la proposta di accordo che contemplava anche continuazione dell’attività di impresa e, nel caso di specie, il piano proposto dal debitore insolvente non prevedeva tale continuità.
Il debitore proponeva, dunque, ricorso per cassazione, evidenziando come fosse sempre possibile prevedere una dilazione di pagamento dei crediti ipotecari, anche nel caso in cui non sia prevista la continuazione dell’attività di impresa.
Il principio della Suprema Corte
Per quanto qui di interesse, tra le varie censure poste dal debitore, gli Ermellini hanno affrontato anche la questione concernente la possibilità di dilazionare il credito ipotecario.
Al riguardo, preme preliminarmente evidenziare che con riferimento a tale questione erano formati due orientamenti contrastanti: quello più restrittivo esclude la possibilità che il pagamento dei creditori privilegiati possa avvenire dopo la scadenza della moratoria annuale mentre quello meno stringente riteneva possibile prevedere una moratoria ultrannuale.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha accolto l’orientamento meno restrittivo e ha affermato che nella composizione della crisi da sovraindebitamento il debitore può sempre proporre una dilazione di pagamento del credito ipotecario.
A parere della Suprema Corte, è necessario osservare che la legge sul sovraindebitamento (l n. 3/2012) richiama quanto disposto dall’art. 186 bis, comma 2, lett. c) legge fallimentare in tema di concordato preventivo in continuità aziendale che ritiene possibile prevedere il pagamento dei creditori privilegiati entro un termine più lungo di quello previsto dalla legge; in tale ipotesi l’arco temporale di soddisfacimento superiore all’anno sarà contemperato con l’attribuzione del diritto di voto sulla proposta di concordato, da commisurarsi alla perdita economica sofferta per effetto del ritardo.
La Cassazione ha precisato che la suindicata soluzione può essere adottata anche in ordine alla procedura da sovraindebitamento, non solo ove il debitore abbia proposto un accordo di ristrutturazione in continuità, ammettendo il creditore privilegiato al voto, ma la possibilità di prevedere una moratoria ultrannuale potrebbe trovare spazio anche in caso di piano del consumatore, ove il giudizio circa la meritevolezza del piano è affidato unicamente al giudice, in quanto, per espressa previsione legislativa, nessun creditore è ammesso al voto.