Sono soggette a collazione anche le donazioni di scarso valore

La Corte di cassazione si è pronunciata in tema di donazioni di modico valore e, in particolare, sulla questione afferente la loro soggezione all’obbligo di collazione. Nello specifico, mediante la pronuncia n. 2700/2019, i giudici di legittimità hanno stabilito che sono soggette all’obbligo di collazione anche le donazioni di modico valore, fatta eccezione per quelle effettuate a favore del coniuge superstite ai sensi dell’art. 738 c.c..

la vicenda

 Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità discende da un ricorso proposto da un erede avverso la decisione emessa da un giudice di merito.

Più precisamente, tra gli altri motivi, l’erede contestava la sentenza oggetto di gravame, nella parte in cui era stata negata la soggezione all’obbligo di collazione dei gioielli donati dalla madre defunta alla figlia, perché considerati di modico valore rispetto al complessivo valore dell’asse ereditario.

L’atto di appello veniva rigettato dalla Corte territoriale, avendo il giudice di seconde cure ritenuto che l’appellante principale non avesse dato prova circa l’esistenza della maggior parte di questi beni di modico valore.

L’appellante soccombente proponeva dunque ricorso per Cassazione.

il principio espresso dalla Suprema Corte 

Sennonché, sulla questione gli Ermellini hanno disposto che, salvo le eccezioni stabilite dal legislatore in favore del coniuge superstite ex art. 738 c.c. anche le donazioni di modico valore sono soggette all’obbligo di collazione, il quale sorge automaticamente dopo l’apertura della successione mortis causa.

Così, i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti. A tal fine, infatti, è sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni, facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.

Per tali motivi, gli Ermellini hanno disposto l’accoglimento dello specifico motivo di doglianza, nonché la cassazione, con rinvio, della decisione di merito impugnata.