Si alla “agevolazione prima casa” anche se comproprietario di un altro immobile

fn000130 Il neo acquirente ha diritto a godere delle agevolazioni fiscali sulla prima casa anche se è comproprietario, per un piccola quota, di un altro immobile nello stesso comune. La circostanza, infatti, non conferisce la disponibilità del bene.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 21289 dell’8 ottobre 2014, ha accolto il ricorso di un contribuente al quale erano state negate le agevolazioni sulla prima casa perché titolare del 5% di un altro appartamento acquistato anni prima, nello stesso Comune, con la moglie.

La Suprema corte ha quindi ribaltato il verdetto di merito chiarendo che l’acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile, non comportando il potere di disporne come abitazione propria, non realizza l’intento abitativo, che è la finalità perseguita dal legislatore, ed è, sostanzialmente, assimilabile alla titolarità di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.

Ciò anche perché la facoltà di usare il bene comune non consenta di destinare la casa ad abitazione di uno solo dei comunisti, per cui la titolarità di quota è simile a quella di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’acquirente, che è di certo compatibile con le agevolazioni.

La sesta sezione civile – T ha quindi definitivamente chiuso il sipario sulla vicenda accogliendo il ricorso introduttivo presentato dal contribuente contro il recupero a tassazione notificato dall’ufficio del registro.