
In che modo si rinuncia all’eredità?
Prima di illustrare gli effetti che scaturiscono dalla rinuncia all’eredità è bene fare un passo indietro e ricordare che il patrimonio ereditario non si trasferisce automaticamente agli eredi con la morte de cuius (cioè la persona della cui eredità si discute). Infatti, sia il testamento che la legge, nel momento in cui una persona muore, si limitano a “chiamare” uno o più soggetti, i quali potranno assumere la qualità di erede qualora decidano di accettare l’eredità: ciò significa, che nulla vieta a tali soggetti di determinarsi nel senso opposto e rinunciare all’asse ereditario (perché ad esempio saturo di debiti).
Ricapitolando, finché non interviene un’accettazione del patrimonio ereditario, non ci saranno degli eredi, ma solo dei “chiamati all’eredità” (o altrimenti detti delati), i quali dovranno decidere, entro un determinato termine (solitamente 10 anni), se accettare o rifiutare i beni appartenuti in vita al defunto.
Con l’articolo “In che modo posso evitare di rispondere dei debiti ereditari?”, avevamo già accennato all’istituto della “rinuncia all’eredità”, annoverandola nell’ambito degli strumenti giuridici che consentono all’erede di evitare di rispondere dei debiti accumulati in vita del defunto; di seguito, sono specificati i caratteri essenziali di tale atto dismissivo.
Ebbene, la rinuncia all’eredità, quale negozio unilaterale:
- può essere compiuta solo in un momento successivo alla morte del de cuiuse mai in un periodo antecedente;
- non può manifestarsi tacitamente, ma deve essere resa in forma solenne e ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo in cui il defunto aveva eletto il suo ultimo domicilio, che provvederà ad annotarlo su un apposito registro (d. registro delle successioni).
Ciò significa che la mancata accettazione dell’eredità non potrà mai qualificarsi come rinuncia, infatti, se il chiamato, nei dieci anni successivi all’apertura della successione, non rende alcuna dichiarazione di accettazione (né espressa né tacita), perde tanto il diritto di accettare il patrimonio ereditario quanto quello di rinunciarvi.
- non può essere parziale, né sottoposta a termine, né a condizione;
- è revocabile fin quando non si prescrive il diritto di accettare l’eredità (10 anni dall’apertura della successione oppure se il chiamato si trova nel possesso dei beni ereditari, ha 3 mesi per redigere l’inventario e decidere se accettare entro i successivi 40 giorni), salvo che, nel frattempo, il patrimonio ereditario non sia stato accettato dai c.d. “chiamati ulteriori”.
Con riferimento alle modalità di estrinsecazione della rinuncia all’eredità, la Suprema Corte, con la pronuncia del 20 febbraio 2013, n. 4274, ha ribadito come il predetto atto sia irrimediabilmente nullo nel caso cui difetti la forma solenne prevista dall’art. 519 c.c.
Gli effetti derivanti dalla rinuncia all’eredità
A questo punto, dopo aver illustrato i caratteri essenziali della rinuncia, occorre fare il punto sugli istituti giuridici che consentono di individuare ulteriori chiamati all’eredità, nell’ipotesi di rinuncia alla stessa resa dal primo chiamato nell’ambito della successione testamentaria; successivamente, verificheremo se anche nella successione legittima operano gli stessi meccanismi di sostituzione.
a) Successione testamentaria
Nell’ipotesi in cui la persona venuta a mancare abbia lasciato un testamento, il chiamato che rende la dichiarazione solenne di rinuncia sarà considerato come se non fosse stato mai chiamato all’eredità, poiché, tecnicamente, l’atto di rinuncia ha efficacia retroattiva, ossia si retroagisce al momento della morte del de cuius.
Il codice civile prevede diversi meccanismi che consentono di individuare i c.d. chiamati ulteriori; ci riferiamo, in particolare, alla sostituzione, allarappresentazione e l’accrescimento, che dovranno applicarsi proprio secondo questo preciso ordine.
Ma procediamo con ordine e analizziamo singolarmente i diversi meccanismi giuridici che consentono di individuare altri “chiamati all’eredità”.
1) La sostituzione: il testatore può prevedere nel suo testamento l’ipotesi che l’erede da lui designato non possa (es: perché deceduto prima del de cuius) o non voglia accettare l’eredità e, quindi, indica altri soggetti che subentrino nel diritto del primo chiamato di accettare l’eredità.
Un’esemplificazione pratica può favorire la comprensione del meccanismo in esame: supponiamo che il testatore Mario scriva nel suo testamento: “Lascio tutto il mio patrimonio in favore di Luca e nell’eventualità in cui Luca non voglia o non possa accettarla, nomino quale sostituto Giulio“; dunque, se Luca, primo chiamato, dovesse rinunciare all’eredità (oppure decede prima del testatore) subentrerebbe al suo posto Giulio.
2) La rappresentazione: se il chiamato all’eredità non può o non intende accettare il patrimonio ereditario e il de cuius non ha indicato nel suo testamento un eventuale sostituto, il nuovo chiamato potrà essere individuato attraverso il meccanismo della rappresentazione, soltanto se il primo chiamato all’eredità:
- a) è figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del de cuiusoppure fratello o sorella;
- b) ha dei figli legittimi o naturali.
In presenza dei requisiti sopraelencati, i discendenti del primo chiamato (c.d. rappresentanti) subentreranno al loro ascendente (c.d. rappresentato) che non ha potuto o voluto accettare l’eredità.
Cerchiamo di spiegare il criterio in oggetto con l’aiuto di un pratico esempio: ipotizziamo che il de cuiusMario, per testamento, abbia lasciato ai tre figli il proprio patrimonio, suddividendolo tra gli stessi in parti uguali: se Caio, uno dei figli, rinuncia alla sua quota, in forza del meccanismo della rappresentazione subentrerebbero nel suo diritto di accettare l’eredità i figli Caietto e Sempronio.
3) L’accrescimento: qualora non possa operare il meccanismo della sostituzionené quello della rappresentazione, l’altro criterio indicato dal legislatore per l’individuazione di ulteriori chiamati, prima che trovino applicazione le regole sulla successione legittima, è quello dell’accrescimento.
Con il meccanismo dell’accrescimento, la quota originariamente destinata ad uno dei coeredi si espande in favore degli altri coeredi nel caso in cui il primo non voglia o non possa accettare l’eredità.
Presupposti dell’accrescimento sono:
- a) la designazione di più eredi;
- b) la mancata ripartizione del patrimonio ereditario oppure la sua suddivisione tra i coeredi in parti uguali;
- c) la mancanza di un dissenso, esplicito o tacito, del testatore in merito all’operatività dell’accrescimento.
Anche in questo caso, un’esemplificazione pratica potrà essere d’aiuto per agevolare la comprensione di questo criterio: immaginiamo che il defunto Mario, abbia disposto per testamento che il suo patrimonio, del valore di 600, venisse ripartito in parti uguali tra i tre figli: Caio, Tizio e Mevio; supponiamo, inoltre, che Tizio rinunci alla propria quota, e nel testamento non sia stata disposta una sostituzione, né vi siano i presupposti per la rappresentazione (Tizio non ha figli); a fronte di una situazione di questo tipo, la quota che spettava al figlio rinunziante andrebbe ad accrescere automaticamente la quota degli altri fratelli, Caio e Mevio, i quali acquisterebbero una quota di 300, in luogo della porzione iniziale pari a 200.
In sintesi, il legislatore stabilisce che se il testatore non ha disposto egli stesso una sostituzione (individuando nel testamento la persona a cui attribuire la quota ereditaria in caso di rinuncia del primo chiamato), allora troveranno applicazione le regole sulla rappresentazione e, ove non sia possibile applicare , opererà il c.d. accrescimento;
Infine, nella remota eventualità in cui tutti precederti meccanismi non possano operare, l’eredità verrà attribuita agli eredi legittimi, cioè ai parenti fino al sesto grado e, in mancanza di parenti, allo Stato.
b) Successione legittima
Occorre a questo punto verificare che cosa accade se la rinuncia all’eredità interviene nell’ambito di una successione legittima, la quale ricorre quando il defunto non ha lasciato un testamento o se il testamento redatto sia nullo oppure abbia disposto solo per una parte del proprio patrimonio.
Quindi nella successione legittima, data la mancanza (totale o parziale) di un testamento, il passaggio del patrimonio dal de cuiusagli eredi viene disciplinato interamente dalla legge, la quale indicherà coloro i quali avranno il diritto di accettare l’eredità, stabilendo altresì la quota di spettanza nel caso in cui dovessero accettare l’eredità.
È bene ricordare che, anche in questo caso, la rinuncia ha efficacia retroattiva, quindi il rinunziante si considera come se non fosse stato mai chiamato all’eredità.
Ebbene, in mancanza di un testamento che possa prevedere un soggetto “sostituto” per l’ipotesi in cui il primo chiamato decidesse di rinunciare all’eredità, la legge stabilisce che, in primo luogo, si debba tener conto delle regole sulla rappresentazione; qualora poi dovessero mancare i presupposti per l’applicazione di quest’ultimo meccanismo, opererà il criterio sostitutivo dell’accrescimento.
Per quanto concerne la descrizione di tali meccanismi si rimanda, interamente, alle nozioni e ai casi pratici già forniti nel precedente paragrafo.
In conclusione, analogamente a quanto si verifica nella successione testamentaria, qualora non fossero applicabili tanto le regole sulla rappresentazione quanto quelle sull’accrescimento, l’eredità verrà attribuita agli eredi legittimi individuati dalla legge, ossia i parenti del de cuius fino al sesto grado e, in mancanza di congiunti, il patrimonio sarà devoluto allo Stato.