
Con l’attuale ordinanza n. 21785 del 29/08/2019, i giudici di legittimità hanno confermato l’importante principio secondo cui quando le esigenze connesse all’uso familiare dell’immobile concesso in comodato vengono meno, il comodante ha il diritto di esigere la restituzione del bene ad nutum.
Indice
La vicenda
La Suprema Corte si è pronunciata su una questione che ha avuto origine dal ricorso proposto ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c., con cui la ricorrente chiedeva al Tribunale di ordinare il rilascio dell’immobile di sua proprietà concesso in comodato gratuito alla figlia e alla convivente more uxoriosenza alcun termine di durata per soddisfare le esigenze abitative della famiglia di fatto; la donna evidenziava che la figlia aveva cessato la prima convivenza intraprendendone però una nuova con altra persona e con ella acquistato un’abitazione in comproprietà, cosicché il resistente si limitava a detenere l’immobile ricevuto in comodato solo di notte; inoltre, nel frattempo, ad essa comodante era sopravvenuto un urgente ed imprevedibile bisogno abitativo.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti per il rilascio dell’appartamento ad nutumnon essendo venuta meno la destinazione dell’abitazione a casa familiare e non risultando provato l’urgente ed imprevedibile bisogno della comodante.
La Corte d’Appello, tuttavia, accoglieva il gravame spiegato dalla comodante riconoscendo il diritto di quest’ultima alla restituzione dell’immobile senza alcun onere di giustificazione ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma II.
Avverso la sentenza l’appellato soccombente proponeva ricorso per cassazione.
Il principio espresso della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno in primo luogo evidenziato come il comodato avente finalità di tutela delle esigenze abitative familiari sia stato equiparato al comodato a tempo indeterminato, a condizione che siano tutelate le superiori esigenze della famiglia anche di fatto.
Questo indirizzo giurisprudenziale appare nel tempo mitigato dall’esigenza di valutare, fattispecie per fattispecie, i singoli interessi in effetti in contrasto, ed in alcuni casi il consolidato orientamento che vede il collegamento del comodato alle esigenze della famiglia è stato rivisto alla luce della scomposizione dell’originario nucleo familiare e della possibilità che se ne crei uno nuovo. In tutti i casi in cui venga meno la destinazione del comodato ad abitazione familiare per esempio in coincidenza con una crisi familiare, è stata riconosciuta la possibilità che il medesimo sia risolto ad nutum.
Venendo al caso in esame, a parere della Cassazione, le caratteristiche concrete del rapporto dedotte in giudizio fanno invece propendere per la cessazione del comodato in ragione del venir meno della reale destinazione della casa concessa alla figlia per esigenze familiari. Ed infatti – precisa la Corte – è pacifico e non contestato in giudizio che la figlia avesse ricreato un nuovo nucleo familiare con altra persona e con questa nuova persona abbia anche acquistato un nuovo immobile nel quale ha trasferito la propria casa. E’ altresì incontestato che, mentre nella nuova abitazione si svolge la vita familiare del figlia e del nuovo compagno, la vecchia abitazione sia rimasta occupata, a meri fini strumentali, per evitare cioè una pronuncia di restituzione dell’immobile alla legittima proprietaria, soltanto di notte.
Da quanto esposto deriva che le esigenze connesse all’uso familiare dell’immobile concesso in comodato sono certamente venute meno.
Nella fattispecie in esame la sentenza ha correttamente attribuito rilievo decisivo all’avvenuto acquisto di un nuovo immobile da parte della figlia con il nuovo compagno, il che implica logicamente la dissoluzione del nucleo familiare beneficiario e l’obbligo di restituzione del bene.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore della resistente, le spese del giudizio di cassazione.