Risarcimento infortunio sul lavoro
Risarcimento infortunio sul lavoro: la domanda di equo indennizzo per l’infortunio in itinere al dipendente pubblico va presentata quando si ha la percezione delle lesioni subite durante il sinistro. L’articolo 4 del Dpr 461/01 è molto chiaro in questo senso: la domanda deve essere inoltrata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o delle lesioni o, ancora, dell’aggravamento della patologia. Dunque, solo quando le lesioni non siano «immediatamente percepibili al momento dell’evento dannoso, il termine decorre dalla loro conoscenza, mentre laddove lo siano, il termine decorre senz’altro dall’evento dannoso».
Lo sancisce la Cassazione con la sentenza 586/14, depositata in data 23.01.2014 dalla sezione lavoro. Viene rigettato il ricorso del dipendente dell’Asl che aveva presentato la domanda di indennizzo a distanza di quasi un anno dall’incidente stradale che lo vedeva coinvolto. Il tribunale di Nocera Inferiore dichiarava tale istanza inammissibile. Il lavoratore, solo dopo la comunicazione con cui l’Inail gli riconosceva un’invalidità pari al 20 per cento, aveva avuto concreta percezione del danno subito e della relazione dello stesso con il sinistro. La Corte d’appello di Salerno però respingeva la sua richiesta e per questo motivo il lavoratore depositava gli atti al Palazzaccio. Il ricorso è infondato. Spiega la Corte suprema che «il Dpr n. 461/01 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), prevede, in caso di lesioni e/o infermità derivanti dall’attività lavorativa, due distinti procedimenti e domande: la prima diretta a far accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio delle lesioni o infermità (art. 4, comma 1); la seconda diretta ad ottenere l’equo indennizzo, e dunque una precisa prestazione economica (articolo 4, comma 6)». Anche se previsto per entrambe le domande un termine di sei mesi, si tratta di domande e procedimenti autonomi, «il primo necessariamente precedente e prodromico al secondo». In questo caso, ricorre la prima ipotesi, quella cioè della domanda diretta a «far accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio delle lesioni e/o infermità contratte a causa dell’attività lavorativa svolta». Niente da fare per il lavoratore condannato a pagare le spese di giudizio.