Risarcimento errore medico: condannato il medico del pronto soccorso che non dispose il ricovero d’urgenza

Risarcimento errore medico , ecco un caso emblematico.

Risarcimento errore medico: è un tuo diritto. Si macchia del reato di rifiuto di atti d’ufficio il sanitario che, in qualità di medico di turno, non dispone il ricovero d’urgenza per il paziente arrivato al pronto soccorso in gravi condizioni dopo un incidente stradale e omette di redigere il verbale di consulenza chirurgica. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 45844/14, pubblicata ieri  dalla sesta sezione penale. Gli “ermellini” dichiarano inammissibile il ricorso di un medico, condannato dalla Corte d’appello di Reggio Calabria perché colpevole del reato previsto dall’articolo 328 Cp (rifiuto d’atti di ufficio). Proposto ricorso, la Cassazione lo ritiene inammissibile, sebbene il sanitario cercasse di giustificarsi appellandosi alla «prassi consolidata in uso nel sistema sanitario».
La Corte d’appello ha «coerentemente concluso il suo ragionamento, ponendo in evidenza, per un verso, che la necessità di ricoverare il paziente in chirurgia d’urgenza costituiva un dato univocamente asseverato da tutti i medici che ebbero modo di visitare la persona offesa, tranne dall’imputato, che rifiutò di visitarlo, e, per altro verso, che la situazione d’urgenza si era verificata ex novo al momento della permanenza del paziente presso il presidio ospedaliero di Reggio Calabria, ed era insorta durante o subito dopo l’espletamento della tac cerebrale, tanto che un altro medico, il primo ad accorgersi del malore, informava i parenti della necessità di condurlo al pronto soccorso per un vero e proprio ricovero». Il giudice di seconde cure ha applicato correttamente, ad avviso dei giudici di Piazza Cavour, il principio di diritto, secondo cui, «in tema di rifiuto di atti di ufficio, il carattere d’urgenza dell’atto rifiutato ben può essere apprezzato tenendo conto del tenore e della provenienza delle richieste formulate al soggetto attivo». Il rifiuto di un atto d’ufficio si verifica «non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l’appunto, la valenza del consapevole rifiuto dell’atto medesimo». In questo caso, c’è la responsabilità penale del sanitario. Ed infatti, continua la Suprema corte, «integra l’ipotesi delittuosa contemplata dall’articolo 328, comma primo, Cp, il rifiuto di procedere al ricovero ospedaliero di un malato, opposto dal medico responsabile del reparto, esclusivamente se il ricovero doveva ritenersi indifferibile per la sussistenza di un effettivo pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona», come è accaduto nel caso in esame. Non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano questa «fattispecie incriminatrice, ma soltanto quelle legate a una situazione di indifferibilità, in cui l’urgenza del ricovero sia effettiva e reale». La Corte di legittimità dichiara inammissibile il ricorso e condanna il medico a pagare le spese del processo.

Approfondisci con i nostri Avvocati il tema del risarcimento errore medico