Risarcimento dei danni da vaccinazione non obbligatoria

La Cassazione con la recente sentenza n. 11339 del 10 maggio 2018 è ritornata a  pronunciarsi in materia di danni da vaccinazione non obbligatoria.

La vicenda posta all’attenzione della Suprema Corte scaturiva dalla domanda con cui un soggetto conveniva in giudizio il Ministero della Salute, richiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito di vaccinazione, all’epoca non ancora obbligatoria, antipolio tipo Salk; segnatamente, il ricorrente era risultato positivo alla poliomielite su entrambi gli arti inferiori e, pertanto, richiedeva l’indennizzo previsto dall’art. 1 della Legge 210/1992, ritenendo sussistente il nesso causale tra la menomazione sofferta e il vaccino. Il Tribunale riteneva fondata la domanda risarcitoria; di contro, la Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione proposta dal Ministero della Salute avverso la sentenza emessa dal Giudice di prime; in particolare, la Corte d’Appello, aveva rilevato che l’indennizzo previsto dalla norma invocata era circoscritto solo a coloro che fossero stati sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della Legge 695/1959. Nel caso in esame, invece, la vaccinazione era stata praticata anteriormente a tale data.

Il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione.

Con la sentenza succitata la Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la tutela tramite indennizzo del danno per vaccinazioni con effetti degenerativi ha valore retroattivo anche per quelle non obbligatorie. Nelle argomentazioni a sostegno della tesi della retroattività, viene richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/1998 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 32 Cost., l’art. 1, comma 1, della legge n. 210/1992, nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo in favore dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695, recante “Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomelitica“.

In secondo luogo, i giudici di legittimità, hanno ritenuto che «laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato), effettuato anche nell’interesse della collettività, la mancata previsione del diritto all’indennizzo si risolverebbe in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Cost. perché le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo».