Risarcimento danno malasanità

Quando si parla di malasanità si fa riferimento a tutte quelle situazioni riguardanti la cattiva organizzazione del Sistema Nazionale Sanitario, ma anche a casi specifici di pazienti che hanno subito dei pregiudizi a seguito di prestazioni sanitarie errate. Tuttavia, prima di poter affermare di essere dinanzi ad una questione di malasanità, occorrerà anzitutto appurare se il danno lamentato sia riconducibile a un errore medico o, comunque, a un’inefficienza della struttura sanitaria.

In sintesi, il risarcimento dei danni per malasanità troverà accoglimento quando:

  • verrà accertato un errore medico
  • dall’errore medico siano scaturiti dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali

Di conseguenza. se dovesse mancare la prova di anche uno solo di questi elementi, la richiesta risarcitoria del paziente leso non troverebbe accoglimento.

Il danno biologico – danno psico – fisico permanente o temporaneo 

Tra i diversi danni che potrebbero scaturire da un errore medico merita particolare approfondimento il c.d. danno biologico, definito come la lesione permanente e/o temporanea all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale.

Il danno biologico rappresenta una componente del danno non patrimoniale, contemplato dall’art. 2059 c.c., che si unisce alle altre due sotto categorie costituite dal danno esistenziale e morale.

Questo tipo di danno è risarcibile a prescindere dalla circostanza che lo stesso abbia inciso o meno sulla capacità del singolo di produrre reddito, pertanto anche chi non produce alcuna entrate, come ad esempio il disoccupato, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno biologico.

È noto che da una lesione dell’integrità psicofisica, normalmente, consegue un periodo di malattia, al cui esaurimento possono verificarsi tre possibili scenari con effetti giuridicamente diversi:

  1. a) la vittima può guarire recuperando integralmente (guarigione senza postumi);
  2. b) la vittima può guarire senza però recuperare integralmente lo stato di salute originario (guarigione con postumi);
  3. c) la vittima non guarisce, poiché la malattia causata dalla lesione ne provoca la morte.

Sia il periodo di malattia con recupero completo (senza postumi), sia la guarigione con postumi permanenti costituiscono, in maniera diversa, un danno biologico, il primo temporaneo ed il secondo permanente; in altri termini, entrambi sono pregiudizi aventi la medesima natura giuridica, ma con diversi presupposti di fatto.

Con riferimento alla quantificazione del danno biologico, esso viene liquidato facendo riferimento a due principali voci:

  • l’invalidità temporanea: ossia quella relativa al periodo di tempo necessario affinché il danneggiato, dopo l’errore medico, possa ritenersi clinicamente guarito. Essa viene calcolata facendo riferimento al numero di giorni di invalidità e alla sua percentuale.
  • L’invalidità permanente:cioè la diminuzione della capacità del danneggiato che residua nonostante le cure mediche, ed è valutata in punti percentuali a seguito di accertamento medico-legale.

Inoltre, nell’ambito delle lesioni permanenti si suole distinguere tra:

  • lesioni micropermanenti (o lesioni di lieve entità) sono quelle che comportano un’invalidità permanente tra 1 e 9 punti percentuali;
  • lesioni macropermanenti (o lesioni di grave entità), sono quelle comportano un’invalidità permanente superiore ai 9 punti percentuali sino al 100%.

Tuttavia, l’ordinamento ha stabilito i criteri di liquidazione certi solo con riferimento alle lesioni micropermanenti, previsti dal Codice delle Assicurazioni.

Invece, per quanto concerne la liquidazione delle lesioni macropermanenti, solitamente, si fa riferimento a delle apposite tabelle elaborate dai diversi Tribunali, in particolare a quella del Tribunale di Milano.

Come fare denuncia

Talvolta, chi rimane vittima di un caso di malasanità considera il risarcimento delle gravi conseguenze patite come una sorta di rivalsa nei confronti dell’autore del danno. Ma denunciare tali vicende è indispensabile, soprattutto, affinché gli operatori del sistema sanitario prestino maggiore attenzione per la cura e la salute della collettività, quale bene costituzionalmente garantito, ai sensi dell’art. 32 Cost.

Ma concretamente, come bisogna muoversi per denunciare un caso di malasanità ?

Per prima cosa, è indispensabile scegliere un avvocato esperto nel settore della malasanità, abituato alle dinamiche legate agli ambienti ospedalieri, che indicherà al cliente quali sono i documenti necessari per procedere all’accertamento di un’eventuale responsabilità medica.

A titolo esemplificativo, il paziente dovrà recuperare:

  • Cartelle cliniche
  • Lastre
  • Ricevute e scontrini relativi a visite mediche e/o farmaci e/o analisi
  • Risultati di analisi o visite
  • certificati
  • Consenso informato firmato

Questa documentazione verrà, successivamente, esaminate da un medico legale e, nel caso in cui questi accerti l’effettiva l’esistenza di danni riconducibili ad un errore medico, l’avvocato avanzerà una richiesta risarcitoria nei confronti del sanitario o della struttura ospedaliera oppure, ancora, dell’Asl, se la prestazione sanitaria sia stata eseguita presso una struttura pubblica o, infine, del Ministero della Salute, i quali risponderanno a titolo di responsabilità contrattuale ovvero di responsabilità extracontrattuale.

Se invece il legale individuerà nel caso concreto una responsabilità penale, consiglierà al proprio cliente di sporgere formale querela (o nei confronti del medico o dell’ospedale, a seconda di chi si riterrà essere il presunto responsabile). Dopo di che si dovrà attendere l’esito delle indagini che verranno svolte del Pubblico Ministero.

Come ottenere il risarcimento danni per negligenza medica

(Tempi per ottenere il risarcimento. Chi risponde? Copertura assicurativa)

Spesso, la vittima di un errore medico evita di denunciare la propria vicissitudine perché scoraggiato dal fatto che la procedura da avviare per rivendicare i propri diritti è caratterizzata da un alto grado di incertezza, sia sotto il profilo dei tempi sia, soprattutto, sotto il profilo dei risultati.

Ma qual è l’iter da seguite per ottenere il risarcimento dei danni da negligenza medica?

In primo luogo, il legale invierà ai presunti responsabili una lettera di diffida stragiudiziale, in cui saranno indicati gli atti illeciti posti in essere dai sanitari.

Il giudizio civile, è sempre subordinato al preventivo espletamento di una consulenza tecnico preventiva, ossia una procedura che affida a un C.T.U., nominato dal tribunale competente, il compito di accertare in via preliminare se sussiste una responsabilità medica; l’elaborato peritale consentirà poi di decidere se intraprendere il giudizio vero e proprio oppure se provare a raggiungere un accordo.

In alternativa alla consulenza tecnica preventiva, le parti possono ricorrere al procedimento di mediazione, da condurre con l’assistenza obbligatoria di un avvocato e teso al raggiungimento un accordo per la definizione stragiudiziale della controversia.  La mediazione va chiesta rivolgendosi a un organismo di riferimento del territorio in cui ha la sede il tribunale competente per il giudizio.

Quali sono i tempi di questo procedimento?

La diffida stragiudiziale consiste in un ultimatum concesso ai presunti responsabili, che va dai 7 ai 15 giorni.

Le fasi successive alla diffida, invece, comportano un notevole impiego di tempo, infatti:

– la consulenza tecnica preventiva ha una durata media di circa un anno, mentre le parti risparmierebbero alcuni mesi ove espletassero, in alternativa, un tentativo di mediazione.

– L’eventuale giudizio ordinario, ha una durata media che oscilla tra i 3 e i 6 anni.

Inoltre, è bene ricordare che il diritto al risarcimento del danno provocato da responsabilità medica è assoggettato alle norme previste dall’ordinamento in materia di prescrizione.

In particolare la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura stessa, risponde dei fatti illeciti a titolo di responsabilità contrattuale e il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni,

L’esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c. (salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono un termine prescrizionale di  cinque anni.

Laddove fosse ritenuto responsabile il Ministero della Salute, questi risponderebbe a titolo a responsabilità extracontrattuale e, dunque, il termine di prescrizione sarebbe di cinque anni.

Tra le novità introdotte dalla legge Gelli vi è anche l’importante l’obbligo per tutte le strutture sociosanitarie pubbliche e private e per i professionisti, che entrano in rapporto diretto con i pazienti, di stipulare una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dalla responsabilità medica.

Se tale polizza manca, i pazienti possono ricorrere a un apposito Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria che garantisce i danni loro derivati da responsabilità medica, composto dai contributi versati annualmente dalle imprese assicuratrici. Il Fondo in questione opera, altresì, quando i massimali assicurativi sono inferiori rispetto al risarcimento dovuto ai pazienti oppure nel caso in cui l’impresa presso la quale la struttura sanitaria o il medico sono assicurati si trova in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre, i pazienti avranno, poi la possibilità di citare in giudizio per il risarcimento del danno subito direttamente anche la compagnia, oltre al medico o alla struttura sanitaria.

Avvocato per malasanità a chi rivolgersi

Ebbene, quando si resta coinvolti in un caso di responsabilità medica, è molto importante rivolgersi ad uno Studio Legale composto da avvocati specializzati in casi di malasanità, che abbiano maturato una solida esperienza in questo specifico settore.

Lo Studio Legale Lazzari, avendo trattato nel corso degli anni numerose pratiche di questo tipo, ha acquisito livelli di competenza ed esperienza tali da farlo rientrare, a pieno titolo, nel novero degli Studi leader nel campo della malasanità.

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