Talvolta, a causa di una caduta occorsa in ambito ospedaliero, il paziente può riportare un danno fisico di scarsa entità quale potrebbe essere, ad esempio, una semplice frattura; oppure, rovinando al suolo, il paziente potrebbe subire una lesione talmente grave da comportare un’invalidità permanente, fino a giungere, in casi eccezionali, al decesso.
Atteso che questi eventi traumatici interessano soggetti che versano in condizioni fisiche precarie, è logico che le conseguenze che ne derivano risultino essere molto più gravose rispetto a quelle che scaturirebbero se la caduta riguardasse un soggetto in piena salute.
Nel 90% dei casi la caduta di degenti all’interno di un ospedale si presenta come un episodio prevedibile, sovente determinato da problemi organizzativi della struttura ovvero dall’attività negligente e/o imprudente posta in essere dal personale sanitario.
Un fenomeno, questo, che ancora oggi rientra tra i problemi di malasanità maggiormente avvertiti dai consociati, i cui numeri sono peraltro in costante aumento.
Con il presente articolo verranno indicati i soggetti che astrattamente possono rispondere dei danni subiti dal malato a causa di una caduta in ospedale e le procedure che quest’ultimo deve attivare (con l’assistenza di un avvocato) per conseguire il risarcimento dei danni patiti.
Indice
Caduta in ospedale risarcimento danni
L’accettazione in ospedale del paziente ai fini del ricovero determina la conclusione di un contratto di natura atipica, (c.d. contratto di spedalità), fondato su una prestazione complessa che la struttura è tenuta a eseguire in favore del malato che, in sintesi, può essere definita di “assistenza sanitaria”.
Pertanto, nell’ambito di tale rapporto contrattuale, la struttura ospedaliera, oltre ad un obbligo principale avente ad oggetto la cura del paziente, assume obbligazioni di carattere alberghiero nonché obbligazioni accessorie di sicurezza e/o protezione.
Ne deriva quindi che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente che ha subito danni a seguito di una caduta all’interno dell’ospedale ha natura contrattuale, ed essa può configurarsi anche qualora non risulti possibile accertare il comportamento colposo di un singolo soggetto operante all’interno della struttura medesima.
Con riferimento alla ripartizione dell’onere probatorio, nell’ipotesi d’inadempimento contrattuale, dovrà essere il debitore (struttura sanitaria) a provare di aver correttamente adempiuto e, in caso di contrario, dimostrare di non aver potuto adempiere, in tutto o in parte, per causa a lui non imputabile.
A titolo esemplificativo, per andare esente da ogni responsabilità, l’ospedale dovrà dimostrare di aver provveduto a una diligente manutenzione dei luoghi e di avere adottato tutti gli accorgimenti idonei a prevenire la caduta del paziente.
La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, pubblica o privata, comporta l’assoggettamento dell’azione nei suoi confronti al termine prescrizionale ordinario decennale.
Nell’ambito della responsabilità dell’ente ospedaliero è frequente il caso di scarsa manutenzione delle aree interne alla struttura (ad esempio, pavimenti scivolosi o con buche che causano la caduta). Viene in questi casi individuata, ai sensi dell’art. 2051 c.c., una responsabilità oggettiva dell’ospedale, proprietario del bene, su cui grava l’onere di dimostrare l’esclusiva colpa del paziente ovvero il caso fortuito.
Ciò perché all’azienda ospedaliera, nell’esecuzione delle attività di vigilanza e controllo dei propri beni patrimoniali, viene richiesto un grado di diligenza ed efficienza molto più elevato in considerazione delle particolari caratteristiche dell’utenza, alla quale non può richiedersi quel livello di accortezza che normalmente può essere preteso dal soggetto che gode di buona salute.
Relativamente alla responsabilità dell’operatore sanitario occorre in primo luogo verificare se la stessa debba essere considerata di tipo contrattuale od extracontrattuale con le conseguenti relative differenze in merito all’onere probatorio ed al regime di prescrizione.
Difatti, se nell’ambito dell’illecito contrattuale dovrà essere il debitore a provare di aver correttamente adempiuto e, in caso di inadempimento, dimostrare di non aver potuto adempiere, in tutto o in parte, per causa a lui non imputabile; qualora si tratti d’illecito extracontrattuale, l’onere della prova graverà, per converso, su colui che intende ottenere il risarcimento del danno.
Ebbene, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di lesioni da caduta di un degente, nei confronti del personale sarà necessario esercitare un’azione per responsabilità extracontrattuale. Ciò significa, dunque, che l’onere della prova graverà interamente sul malato, il quale, per conseguire il risarcimento dei danni, dovrà provare tutti gli elementi della fattispecie, vale a dire: l’esistenza di un danno ingiusto, il nesso di causalità con il comportamento, anche omissivo del personale e il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive nel termine di cinque anni.
Di contro, la mancata prova dei suddetti elementi determinerà il rigetto della domanda risarcitoria.
Lettera richiesta risarcimento danni ospedale
In primo luogo, allo scopo di conseguire dall’ospedale il risarcimento dai danni patiti, sarà necessario rivolgersi ad un legale dotato di una pluriennale esperienza nel settore della responsabilità medica.
L’avvocato, con l’ausilio di un medico legale di fiducia, ricostruirà la dinamica dell’incidente e valuterà tramite un’accurata perizia se i danni riportati dal paziente siano o meno meritevoli di risarcimento. In caso di esito positivo, il legale avanzerà una richiesta risarcitoria nei confronti all’assicurazione della struttura ospedaliera. In concreto, verrà inviato ai presunti responsabili (o alle loro assicurazioni) una lettera di diffida stragiudiziale, con cui sarà contestato l’inadempimento contrattuale della struttura o l’atto illecito commesso dai sanitari.
Il giudizio civile è sempre subordinato alla preventiva richiesta di una consulenza tecnico preventiva o, in alternativa, all’esperimento di un tentativo di mediazione, mediante il quale le parti, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato, potranno tentare di raggiungere un accordo per la definizione stragiudiziale della controversia.
Tra le novità introdotte dalla legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco), vi è anche l’importante obbligo posto a carico delle strutture sanitarie, nonché dei professionisti, che entrano in rapporto diretto con i pazienti, di stipulare una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dalla responsabilità medica.
In mancanza della suddetta polizza, i pazienti potranno ricorrere a un apposito Fondo che garantisce i pazienti dai danni derivanti da responsabilità sanitaria, composto dai contributi versati annualmente dalle compagnie assicuratrici.
Ai fini del risarcimento, diventa, quindi, fondamentale esaminare attentamente le cause dell’incidente per comprendere se sussistono concrete colpe ascrivibili alla struttura ospedaliera e/o al personale sanitario preposto alla sorveglianza del malato.
Lo Studio Legale Lazzari, da diverso tempo, si occupa di vicende riguardanti il risarcimento di danni da caduta di paziente in ospedale. Gli avvocati dello Studio Lazzari, grazie alla competenza maturata nel corso degli anni, saranno in grado di supportare il cliente leso in ogni fase della procedura, garantendo la piena tutela dei suoi interessi.