L’appuntamento alla Camera è fissato a giovedì mattina quando si svolgerà il voto finale per convertire in legge il decreto sulla giustizia civile, dopo che il Governo ha incassato dall’aula di Montecitorio il sì alla questione di fiducia posta sul provvedimento con 353 voti favorevoli e 192 contrari.
In attesa del sì definitivo, vale la pena di riepilogare i punti più importanti del provvedimento grazie al servizio studi di Montecitorio.
Cominciamo dalla translatio iudicii. Si possono trasferire dalla sede giudiziaria a quella arbitrale le cause civili in corso dinanzi al tribunale o in grado d’appello, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il tutto su istanza congiunta delle parti al giudice. Restano invece dove sono le cause già assunte in decisione, quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili e, salvo specifici casi, le cause in materia di lavoro. Il lodo pronunciato ha valore di sentenza a tutti gli effetti. Il giudice deve trasferire il fascicolo di causa al presidente dell’Ordine circondariale degli avvocati, che nomina tra gli iscritti un arbitro unico o un collegio arbitrale, a seconda del valore della controversia, se inferiore o superiore a 100 mila euro. In primo grado il termine di pronuncia del lodo è quello di 240 giorni di cui al codice di procedura civile. In appello è di 120 giorni. Se il lodo in appello non è pronunciato nel termine, la causa va riassunta entro 60 giorni davanti al giudice pena l’estinzione (e quindi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado). Analoga riassunzione, entro 60 giorni, deve essere fatta in caso sia dichiarata la nullità del lodo.
Per incentivare l’arbitrato un decreto del ministro della Giustizia potrà stabilire riduzioni dei parametri relativi ai compensi: il provvedimento potrà introdurre criteri di assegnazione degli arbitrati in riferimento alle specifiche competenze necessarie nonché a criteri di rotazione negli incarichi.
Arriva un nuovo strumento di composizione stragiudiziale delle controversie: la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati. All’atto del conferimento dell’incarico l’avvocato deve informare il cliente della possibilità di ricorrere a questo strumento e la mancata informativa costituisce un’infrazione disciplinare. La convenzione consiste in un accordo amichevole tra le parti finalizzato a risolvere in via amichevole la controversia e non incontra limiti di materia, esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi in materia di lavoro. In relazione al suo concreto contenuto, la convenzione – redatta in forma scritta a pena di nullità – deve indicare sia l’oggetto della controversia sia il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di trenta giorni).
L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie. È quindi previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale:
per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.
L’improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione (compresa l’eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell’azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.
La condizione di procedibilità si considera avverata in caso di mancata adesione o di rifiuto della negoziazione assistita entro 30 giorni dall’invito nonché per lo spirare del termine mensile per la conclusione del procedimento. È infine disciplinata la procedura dei casi in cui una delle parti della negoziazione assistita versi nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Circa gli effetti della mancata accettazione e del fallimento dell’accordo di negoziazione assistita, l’invito all’accordo deve contenere l’avviso all’altra parte che il giudice può valutare la mancata risposta o il rifiuto dell’invito con mala fede o colpa grave ai fini di una possibile condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata; per gli stessi motivi, deve essere avvertita l’altra parte della possibilità che il giudice valuti l’esecuzione provvisoria di una pretesa creditoria quando il credito appaia fondato su titolo certo.
Quanto agli effetti del raggiungimento dell’accordo di negoziazione assistita, è attribuita all’accordo che definisce la lite valore di titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. L’accordo raggiunto deve essere integralmente trascritto nel precetto. E’ sancita, infine, l’illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell’avvocato che impugna l’accordo di cui ha contribuito alla redazione.
Sono regolati gli effetti che la comunicazione dell’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita produce sulla prescrizione e sulla decadenza dall’azione giudiziale: in particolare, l’invito alla stipula della convenzione è causa interruttiva del corso della prescrizione.
Sono individuati gli obblighi dei difensori cui è affidata la procedura di negoziazione assistita. In particolare è vietato agli avvocati essere nominati arbitri nelle controversie aventi il medesimo oggetto della convenzione di negoziazione (o connesse); gli stessi avvocati e le parti sono vincolati ad obblighi di lealtà e riservatezza sul contenuto delle informazioni ricevute. Se fallisce la negoziazione agli avvocati è comunque vietato di utilizzare in un eventuale, successivo giudizio le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite. La violazione degli obblighi costituisce illecito disciplinare. È inoltre escluso, nella disciplina antiriciclaggio, l’obbligo per l’avvocato di segnalare operazioni sospette, anche nell’ipotesi di consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, nella quale si sia innestata la procedura di negoziazione assistita. In materia di raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita, spetta al Consiglio dell’Ordine forense territoriale fungere da centro di raccolta delle copie degli accordi raggiunti mediante la procedura di negoziazione assistita; è invece affidato al Consiglio nazionale forense il compito di monitorare le procedure e di trasmettere i dati al ministero della Giustizia. In capo al dicastero sono stabiliti obblighi di relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione della nuova disciplina.
È poi regolata una particolare forma di negoziazione assistita, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l’accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni, autorizza l’accordo raggiunto in quanto rispondente all’interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell’accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso pm il rilascio del nullaosta all’accordo. La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 10 mila euro) trasmettere copia autentica dell’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. È introdotta un’ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita. Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Con esclusione dell’accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, un ulteriore adempimento procedurale è disposto per la conferma dell’accordo:il sindaco, infatti, dovrà invitare in tali casi i coniugi a comparire davanti a sé entro 30 giorni per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.
Passiamo alla funzionalità del processo civile di cognizione. Sono delimitati i casi in cui il giudice può compensare le spese tra le parti, al fine di evitare il cosiddetto abuso del processo. È consentito il passaggio d’ufficio dal rito ordinario a quello sommario nel processo civile. È ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (da 45 a 31 giorni) e la durata delle ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato, che sono portate da 45 a 30 giorni.
Veniamo alla tutela del credito e processo esecutivo. Aumenta dall’1% all’8,15% il tasso di interesse moratorio in pendenza di un contenzioso civile o di un procedimento arbitrale. È modificato il codice di procedura civile in modo da introdurre, a carico del creditore, l’obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Solo a seguito di tale adempimento la cancelleria del tribunale procederà alla formazione del fascicolo dell’esecuzione. A partire dal 31 marzo 2015, il deposito della nota di iscrizione a ruolo dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche.
Sono poi modificati vari aspetti della disciplina dell’espropriazione forzata. In particolare, a seguito delle modifiche approvate dal Senato il provvedimento:
attribuisce la competenza per l’esecuzione forzata di crediti al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, mantenendo il principio previgente, della competenza del giudice del luogo di residenza del terzo debitore, nei soli casi di esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione;
disciplina la ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare;
prevede tali modalità di ricerca anche quando l’autorità giudiziaria deve ricostruire l’attivo e il passivo nelle procedure concorsuali, deve adottare provvedimenti in materia di famiglia o di gestione dei patrimoni altrui;
introduce la chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo degli assetti patrimoniali pignorati;
disciplina l’espropriazione forzata su autoveicoli e motoveicoli;
modifica la disciplina dell’espropriazione presso terzi, eliminando l’obbligo per il terzo di presenziare all’udienza e consentendogli di limitarsi a rendere una dichiarazione con modalità telematiche;
prevede, nell’espropriazione immobiliare, che il giudice possa autorizzare la vendita con incanto solo se ritiene che con tale modalità sia possibile ottenere un prezzo superiore della metà rispetto al valore stimato dell’immobile;
disciplina il procedimento che, in sede di rilascio, l’ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l’immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti, prevedendone la vendita o la distruzione.
È introdotto l’obbligo di deposito telematico di una serie di rapporti periodici e finali nell’ambito di procedure esecutive, concorsuali e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Ciò per consentire, oltre che un controllo da parte del giudice preposto, anche al ministero della Giustizia e al ministero delle Attività produttive di verificare l’esito e l’efficienza di tali procedure a fini statistici.
Chiudiamo con l’organizzazione giudiziaria. Sono introdotte misure per ridurre i tempi di scopertura dei posti vacanti, all’esito delle procedure di tramutamento orizzontale (cioè i trasferimenti successivi all’assegnazione di sede dopo il tirocinio iniziale e che non prevedono né il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi né il conferimento delle funzioni ai magistrati diprima nomina). A stretto giro il commento del Cnf, subito dopo il voto di fiducia: «Bene l’introduzione di nuovi sistemi alternativi di soluzione delle controversie basati sulla professionalità degli avvocati. Per garantire piena efficienza al sistema – recita una nota – tuttavia occorre insistere sulle misure organizzative, sul processo telematico e su una riforma organica del processo civile».