Non può essere condannata alla restituzione delle spese di convivenza la compagna che per amore ha seguito il partner all’estero.

Le erogazioni sostenute durante la coabitazione non possono essere restituite dalla convivente che aveva deciso di seguire il compagno all’estero per amore, in quanto dette contribuzioni economiche vanno intese come adempimenti che la coscienza sociale considera doverosi nell’ambito di un considerato rapporto affettivo che non può non implicare, pur senza la cogenza giuridica di cui all’art.143, comma 2 c.c. , forme di collaborazione e assistenza morale e materiale

La donna, che peraltro come emerge dagli atti processuali avrebbe rinunciato alla sua carriera e si sarebbe occupata in costanza di rapporto dei bisogni della coppia e del figlio successivamente nato, era stata condannata dalla Corte di Appello di Torino alla restituzione delle spese sostenute in suo favore dal convivente durante il rapporto, giacché la stessa si sarebbe arricchita senza giusta causa, dapprima a titolo di vitto e alloggio, e successivamente dopo che il rapporto era terminato, in virtù di una scrittura privata.

La decisione veniva ribaltata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.1277 del 14 gennaio 2014, secondo cui l’esborso delle spese in questione non sarebbe avvenuto a titolo di mandato ad amministrare i risparmi del compagno, bensì in adempimento di una obbligazione naturale che trova giustificazione nel rapporto di convivenza, intesa questa quale formazione sociale a carattere affettivo nella quale emergono doveri morali e sociali che inevitabilmente incidono nei rapporti patrimoniali escludendo in radice il diritto alla ripetizione delle spese effettuate nel corso della convivenza.