Presunzione di pari responsabilità solo quando non è possibile accertare il grado di colpa dei conducenti

La Cassazione con l’ordinanza n. 3696/2018 ha confermato il principio secondo cui la presunzione di pari responsabilità contemplata dall’ art. 2054, comma II, c.c. ha carattere meramente sussidiario.

Ebbene, in primo luogo, occorre muovere dal disposto normativo di cui all’art. 2054 c.c., comma I, secondo cui in caso di scontro tra veicoli senza guida di rotaie, il conducente responsabile è obbligato a risarcire il danno prodotto alle persone o alle cose dalla circolazione del veicolo, salvo non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale disposto normativo è temperato dalla presunzione di pari responsabilità prevista dal II comma del medesimo articolo, il quale stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in pari misura a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Tale ipotesi di eguale responsabilità ha, tuttavia, carattere residuale in quanto detta presunzione si applica soltanto quando appare impossibile accertare l’effettivo grado di colpa di ciascuno dei conducenti rimasti coinvolti nel sinistro.

La vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte, trae origine dall’azione promossa da un motociclista con cui evocava in giudizio il conducente del veicolo antagonista, nonché la compagnia di assicurazioni dello stesso, al fine di vedersi risarciti i danni patiti a causa della guida imprudente e imperita del convenuto.

Il Giudice di prime cure, sulla scorta del ravvisato concorso di colpa, stabilito nel 10%, accoglieva parzialmente la domanda attrice; quest’ultima impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello, la quale accoglieva l’appello limitatamente alla compensazione delle spese, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

Parte attrice interponeva ricorso per cassazione, eccependo, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 1227 Cc, per avere la Corte d’Appello erroneamente sostenuto come la responsabilità del conducente del veicolo antagonista non escludesse affatto la sua, nonostante egli avesse dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

La Corte di Cassazione ha condiviso in toto gli assunti di parte ricorrente evidenziando come “la Corte d’Appello avesse reso una motivazione non aderente alle risultanze istruttorie in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, omettendo di dar conto compiutamente delle deposizioni testimoniali assunte e di argomentare in modo idoneo a rendere verificabile il ragionamento seguito rispetto all’affermazione espressa che appariva, infatti, contrastante con il contenuto delle predette deposizioni le quali, verificate nel loro insieme, costituivano una prova completamente liberatoria per il ricorrente in ordine al concorso, sia pur minimo, ravvisato”.

Il Giudice di legittimità ha precisato che in virtù di consolidato orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, la presunzione di pari responsabilità, di cui al II comma dell’art. 2054 c.c., ha carattere meramente sussidiario “dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente”. (cfr. Cass. 21130/2013; Cass. 124/2016).