Il permesso di costruite può essere annullato solo se esiste una ragione di pubblico interesse adeguatamente motivata

La quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n.5277/2018 pubblicata il 7 settembre, ha espresso l’importante principio secondo cui il permesso di costruire può essere annullato d’ufficio, in autotutela, anche se trascorsi un considerevole lasso di tempo dal rilascio, solo per ragioni di interesse pubblico, le quali dovranno comunque essere indicate e motivate in maniera dettagliata.

Segnatamente il Consiglio di Stato ha, preliminarmente, evidenziato come tale titolo edilizio possa essere annullato solo nei casi in cui si dovesse apprendere la circostanza che il provvedimento rilasciato fosse, a suo tempo, illegittimo oppure nel caso in cui dovesse sopravvenire inaspettatamente un interesse pubblico alla sua rimozione: interesse che deve, in ogni caso, tenere conto delle situazioni giuridiche soggettive dei privati titolari del permesso di costruire prima che lo stesso fosse annullato.

 Il Consiglio di Stato ha, altresì, rammentato che il potere di autotutela costituisce un importante potere discrezionale di cui è dotata la Pubblica Amministrazione, la quale deve comunque motivare in modo adeguato e dettagliato il pubblico interesse che ha giustificato l’annullamento del permesso.

Il caso esaminato dai giudici di Palazzo Spada è scaturito dalla decisione adottata da un Comune che aveva deciso di annullare in autotutela due permessi di costruire per il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato da autorimessa pubblica, funzionale ad edificio di interesse pubblico, ad ampliamento e completamento funzionale da destinare a struttura sanitaria.

Nello specifico, trascorsi diversi anni, l’Ente comunale aveva disposto l’annullamento dei titoli edilizi ponendo a fondamento della decisione la circostanza che la perdita parcheggi, discendente dal cambio di destinazione d’uso dell’autorimessa, avrebbe pregiudicato il presumibile sviluppo urbanistico della zona circostante.

Tuttavia, il giudici del Consiglio di Stato hanno confermato la sentenza del Tar, ritenendo che nella specie, oltre a difettare l’indispensabile presupposto di interesse pubblico, risultavano motivate in maniera non adeguata le ragioni dell’annullamento e, dunque, appariva opportuno dare prevalenza al legittimo affidamento del soggetto privato, originario titolare dei permessi di costruire.

Per tali ragioni, il ricorso proposto dal Comune avverso la decisione del Tar è stato rigettato.