La pensione di reversibilità è definita, tecnicamente, come una pensione dovuta ai superstiti del pensionato (in primo luogo coniuge e figli a carico), i quali hanno il diritto di chiedere che la pensione, originariamente erogata al defunto, sia indirizzata e liquidata in loro favore.
Ciò premesso, se hai deciso di rinunciare all’eredità del tuo coniuge poiché risulta colma di debiti (e tu non vorrai certamente avere problemi con i suoi creditori!), potrai, in ogni caso, avanzare domanda per ottenere la reversibilità, senza che ciò comporti la revoca della rinuncia.
È importante sapere, infatti, che il tuo diritto alla pensione di reversibilità è personale, intrasmissibile, di natura previdenziale e non deve essere confuso con il diritto a ereditare il patrimonio del parente deceduto, proprio perché non ha alcun tipo legame con il fenomeno successorio.
Ricapitolando: se, per qualsiasi ragione, rinunci all’eredità del consorte (o del genitore), ricorda che potrai tranquillamente presentare domanda tesa a conseguire la reversibilità.
Il nostro unico consiglio è quello limitare la richiesta alla pensione di reversibilità; in altre parole, evita di richiedere anche il pagamento delle vecchie rate di pensione, mai erogate o riscosse dal parente defunto, perché in quest’ultimo caso rivendicheresti qualcosa che fa parte della sua eredità e tale comportamento potrebbe, quindi, essere qualificato come “accettazione tacita” dell’asse ereditario, espressamente prevista dall’art. 476 c.c.