PER L’USUCAPIONE DEI BENI EREDITARI NON SONO NECESSARI GLI ATTI DI INTERVERSIONE DEL POSSESSO

I Giudici di legittimità sono tornati a pronunciarsi sulla questione concernente l’usucapione dei beni ereditari con la recente ordinanza n. 966/2019, con la quale hanno precisato come ai fini dell’acquisto a titolo di usucapione (acquisto ad usucapionem) non sia necessario il compimento di atti di interversione del possesso.

Nozione di “interversione del possesso”

L’interversione del possesso non si risolve in un semplice atto volitivo interno del detentore materiale, ma deve necessariamente estrinsecarsi in una condotta che il detentore adotta specificamente contro il possessore, in maniera tale che quest’ultimo possa rendersi conto dell’avvenuto mutamento, da cui possa desumersi che il detentore abbia cessato d’esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.

La vicenda

Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione trae origine dalla domanda con la quale un soggetto conveniva in giudizio i due fratelli per sentir dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria.

Sennonché, uno dei convenuti proponeva in via riconvenzionale domanda di accertamento di avvenuta usucapione di un bene immobile ereditario, presso cui lo stesso aveva da sempre vissuto.

Il giudice di prime cure accoglieva la domanda riconvenzionale, mentre la Corte territoriale, decideva di rigettarla, ritenendo fondato l’appello proposto dai coeredi avverso la sentenza del Tribunale.

L’appellato proponeva, dunque, ricorso innanzi alla Suprema Corte, assumendo che ai fini dell’usucapione dei beni ereditari non fosse necessaria la sussistenza di alcun atto d’interversione del possesso.

Il principio elaborato dalla Cassazione

La Suprema Corte, sebbene abbia concluso rigettando lo spiegato ricorso, ha tuttavia evidenziato come, in realtà, la Corte territoriale non avesse fondato la propria decisione sul difetto di prova degli atti d’interversione del possesso, i quali – hanno precisato gli Ermellini – non sono richiesti ai fini dell’usucapione di cespiti rientranti nell’asse ereditario, ma sul rilievo che l’appellato non avesse dimostrato il c.d. possesso ad excludendum, ossia una situazione in cui il possesso esercitato di fatto sul bene ereditario avesse privato gli altri eredi della possibilità di godere del medesimo bene.

I giudici di legittimità hanno dunque colto l’occasione per confermare il principio secondo il quale il coerede che, in seguito alla morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima che intervenga la divisione, acquistare per usucapione la quota degli altri eredi, senza che sia necessaria l’interversione del possesso; ed invero, tanto è confermato dalla disposto normativo di cui all’art. 714 c.c..

In sostanza, ai fini dell’acquisto ad usucapione di un bene rientrante nell’asse ereditario basta che il possesso assuma i caratteri dell’esclusività, vale a dire che il coerede possessore abbia fruito del bene ereditario secondo modalità non compatibili con la possibilità per gli altri coeredi di godere dello medesimo bene.