
Con la recente sentenza n. 19699 del 2018, la Suprema Corte ha nuovamente negato la sussistenza di qualsiasi nesso tra autismo e vaccinazione.
La questione posta al vaglio dei Giudici di legittimità scaturisce da una richiesta d’indennizzo avanzata da un uomo al Ministero della Salute e alla Regione Campania, in quanto sosteneva cheil figlio si era gravemente ammalato a causa della vaccinazione obbligatoria a cui era stato sottoposto nel 2001.
Il Tribunale di prima istanza e la Corte d’Appello respingevano l’istanza del genitore.
La decisione dei Giudici di merito veniva condivisa dalla Suprema Corte, la quale ha sostenuto che“non è configurabile nesso causale tra la malattia e la vaccinazione”.
In particolare, con il ricorso per cassazione l’uomo ha contestato la decisione della Corte d’Appello, sostenendo che l’indennizzo era stato negato sulla base “dell’errata comprensione della problematica” e “della mancata valutazione degli studi scientifici”. Il genitore censurava, inoltre, “la mancata indicazione delle possibili cause alternative della patologia”.
La Cassazione, dal canto suo, ha ricordato che la valutazione in ordine alla sussistenza del nesso causale deve essere effettuata secondo “un criterio di ragionevole probabilità scientifica“, mentre la correlazione tra somministrazione del vaccino e autismo, supposta dal ricorrente, rappresentava una “mera possibilità teorica“.
La Corte ha precisato, inoltre, che il consulente tecnico incaricato dalla Corte d’Appello non ha ritenuto ipotizzabili reazioni avverse ai vaccini a carico del sistema nervoso.
Mentre, con riferimento alla mancanza di cause alternative, gli Ermellini hanno osservato che si tratta “di complesse malattie la cui origine è ancora ignota e la ricerca di fattori ulteriori e diversi rispetto al patrimonio genetico è oggetto di studio della ricerca scientifica“.
La Cassazione ha, pertanto, rigettato il ricorso.