
Equo indennizzo e pensioni privilegiate militari: cosa sono e come funzionano
Ecco offerto un ulteriore contributo, utile ed essenziale, su Pensioni privilegiate militari ed equo indennizzo, che rappresentano i principali trattamenti economici concessi al pubblico dipendente che abbia riportato infermità o lesioni (oppure il decesso) a causa del servizio svolto.
Ritieni di poter avere diritto ad una pensione privilegiata? Contattaci!
In questa guida vedremo in sintesi: che cosa sono, a chi spettano, e come si calcolano.
Indice
Pensioni comparto sicurezza
Prima di comprendere quali categorie di pubblici dipendenti godono, oggi, dei benefici economici che derivano dal riconoscimento della dipendenza di patologie e lesioni da causa di servizio, è bene ricordare che l’articolo 6 del c.d. decreto Monti (D. L. del 6 dicembre 2011, n. 201) ha abolito gli istituti dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata
Dunque, a seguito di tale riforma, i destinatari dei benefici in esame non sono più tutti i dipendenti pubblici, ma solo quelli che appartengono al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Nello specifico, potranno ancora beneficiare tanto dall’equo indennizzo e quanto della pensione di privilegio, i dipendenti pubblici appartenenti:
- alle Forze Armate, ossia Esercito, Marina e Aeronautica;
- all’Arma dei Carabinieri;
- alla Forza di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale) e militare (ad esempio la Guardia di Finanza);
- al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Nell’ambito delle pensioni privilegiate, è opportuno distinguere tra:
- Pensioni privilegiate ordinarie (militari)
- Pensione privilegiata tabellare (dei militari di leva)
Il presupposto comune alle due prestazioni è rappresentato da una menomazione dovuta a causa del servizio prestato, non più suscettibile di alcun miglioramento.
Ritieni di poter avere diritto ad una pensione privilegiata? Contattaci!
Calcolo equo indennizzo
Equo indennizzo: cenni
L’equo indennizzo è una somma di denaro corrisposta una tantum (cioè una volta soltanto) dall’Amministrazione in favore pubblico dipendente nel caso in cui quest’ultimo abbia subito una lesione o infermità a causa del servizio svolto e ne siano derivate delle invalidità permanenti riconducibili a una delle tabelle (A o B) allegate al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, indipendentemente da responsabilità della Pubblica Amministrazione e prescindendo dall’eventuale contemporanea o successiva concessione della pensione privilegiata per la stessa infermità invalidante.
In breve, ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo devono ricorrere i seguenti requisiti:
- l’infermità subita dal dipendente sia stata giudicata dipendente da causa di servizio;
- sia derivata un’invalidità ascrivibile ad una delle categorie di cui alle Tabelle A e B allegate al DPR 30.12.1981, n. 834, (che ha sostituito le tabelle allegate al DPR 23.12.1978, n. 915);
- la menomazione si sia definitivamente stabilizzata;
- la relativa domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’infermità (art. 2 DPR n. 461/2001);
- il dipendente abbia presentato all’amministrazione di appartenenza un’apposita domanda di concessione dell’equo indennizzo.
Per il calcolo dell’equo indennizzo occorre considerare lo stipendio tabellare annuale, della qualifica o livello, percepito al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento di questo beneficio, escludendo tutti gli importi aggiuntivi diversi dallo voce “stipendio”, quali ad esempio: gli scatti di anzianità, l’assegno ad personam, la tredicesima mensilità, l’indennità integrativa speciale, le quali, nonostante siano voci retributive con carattere fisso e continuativo, sono comunque state escluse dal legislatore ai fini della determinazione dell’equo indennizzo.
Va infine evidenziato che, nel caso in cui la domanda di riconoscimento della causa di servizio sia presentata dall’ex dipendente dopo il suo collocamento a riposo, lo stipendio da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’equo indennizzo è quello spettante al momento della cessazione dal servizio.
Oltre al valore dello stipendio tabellare annuale, occorre indicare la categoria di appartenenza della lesione o dell’infermità accertata, vale a dire una delle categorie della Tabella A o l’eventuale riconducibilità alla Tabella B e, infine, l’età del dipendente.
Si considera l’età che il richiedente presenta al momento dell’evento dannoso o, laddove tale momento non possa essere individuato con esattezza, si considera l’età alla data di presentazione della domanda di equo indennizzo o di dipendenza da causa di servizio.
L’equo indennizzo che si ottiene dal calcolo sopra descritto, deve essere ridotto del 50% se l’istante percepisce anche la pensione privilegiata.
L’equo indennizzo si riduce del 25% o del 50% se il dipendente ha superato il cinquantesimo o il sessantesimo anno di età al momento dell’evento che ha provocato il danno (prescindere da quando venga accertata la dipendenza da cause di servizio, accertamento che può anche avvenire in un secondo momento).
E’ importante precisare che tale beneficio economico non ha carattere né retributivo, né risarcitorio ma puramente indennitario e la giurisprudenza ritiene tale indennizzo totalmente cumulabile con il risarcimento del danno.
L’equo indennizzo non è altresì cumulabile con un’eventuale rendita INAIL per malattia professionale e non è un reddito imponibile ai fini IRPEF.
Ritieni di poter avere diritto ad una pensione privilegiata? Contattaci!
Pensione privilegiata ordinaria
La pensione privilegiata ordinaria è un trattamento economico previsto dall’ art. 67 del DPR n. 1092/1973 e compete al dipendente pubblico che diventi “inabile” al servizio in modo assoluto e permanente per lesioni o infermità derivanti da causa di servizio; prende il nome di “privilegiata” perché viene riconosciuta a prescindere dall’età del dipendente e dall’anzianità contributiva da questi maturata, in altri parole, è sufficiente anche un solo giorno di servizio per godere del beneficio.
La pensione privilegiata ordinaria non si aggiunge alla normale pensione relativa allo stesso rapporto di lavoro che l’ha generata, ma la sostituisce. Essa, però, può essere cumulata ad altri emolumenti economici corrisposti per l’esercizio di altra attività lavorativa o con un altro trattamento percepito a seguito di collocamento a riposo (c.d. trattamento di quiescenza).
Affinché possa essere attribuito il trattamento di privilegio al personale delle forze dell’ordine e militare non sempre è indispensabile il requisito dell’inabilità al servizio, potendo essere invece sufficiente il riconoscimento della causa di servizio con iscrizione a categoria tabellare.
Infatti, nei confronti del suddetto personale, la pensione privilegiata spetta:
- ai dipendenti pubblici che siano dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare per effetto di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- ai dipendenti pubblici che, dopo la cessazione dal servizio, chiedano la concessione del trattamento privilegiato per infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte a categoria, ovvero da riconoscere dipendenti.
La prestazione privilegiata ordinaria è riconosciuta a vita e termina, quindi, con la morte del dipendente.
Per il calcolo pensione privilegiata dei militari occorre sempre fare riferimento a due tabelle allegate al D.P.R. n. 834/81, già menzionate a proposito del calcolo dell’equo indennizzo.
La tabella A si suddivide in 8 categorie e può essere applicata per i casi di lesioni ed infermità con diritto ad un assegno temporaneo o a pensione.
Le categorie di cui alla Tabella A – che riguardano lesioni o infermità che comportano l’assegnazione oltre che di equo indennizzo, di pensione privilegiata o di assegno privilegiato rinnovabile – corrispondono, indicativamente, ad una riduzione della capacità lavorativa generica pari a:
1° categoria | 100 – 80% |
2° categoria | 80-75% |
3° categoria | 75 – 70% |
4° categoria | 70 – 60% |
5° categoria | 60 – 50% |
6° categoria | 50 – 40% |
7° categoria | 40 – 30% |
8° categoria | 30 – 20% |
La Tabella B invece comprende infermità e lesioni che hanno prodotto menomazioni con perdita della capacità lavorativa inferiore al 20%.
In concreto, rientrano nell’ambito della Tabella A, ad esempio, la perdita totale di una mano e di un piede (prima categoria) e bronchite cronica. (ottava categoria), mentre nella Tabella B rientrano, sempre a titolo esemplificativo, i disturbi cardiaci di lieve entità;
Il legislatore non precisa la percentuale minima indennizzabile, tuttavia, secondo le direttive della Corte dei Conti, si ritiene non indennizzabile una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 10%.
Ritieni di poter avere diritto ad una pensione privilegiata? Contattaci!
Aggravamento causa di servizio
In caso di aggravamento della menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stata, prima, accertata la dipendenza da causa di servizio e, in seguito, concesso l’equo indennizzo e/o la pensione privilegiata, il dipendente pubblico può:
- con riferimento all’equo indennizzo, l’art 14 comma 4 DPR n. 461/2001 stabilisce che entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di prima concessione, l’interessato possa chiedere all’Amministrazione di appartenenza, per una sola volta, la revisione dell’equo indennizzo già concesso;
- in merito al trattamento pensionistico privilegiato, l’art. 70 del DPR 1092/73 prevede che nei casi d’aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali è stata già attribuita la pensione privilegiata, l’interessato possa chiedere, senza limiti di tempo, l’accertamento di tale peggioramento con apposita domanda, supportata da idonea documentazione medica, all’Amministrazione d’appartenenza.
Inoltre, può richiedere il riconoscimento dell’aggravamento, ai fini della pensione privilegiata, anche il dipendente al quale tale beneficio sia stato negato.
Nell’ipotesi in cui la domanda di aggravamento venga respinta, essa potrà essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione. È ammessa, tuttavia, un’ulteriore istanza (la quarta), solo dopo che siano trascorsi dieci anni dalla data di presentazione della domanda definita con il terzo provvedimento di rigetto.
Infine, nel caso in cui la P.A. accerti l’aggravamento della menomazione, con conseguente assegnazione di diversa categoria tabellare a cui corrisponde un maggiore beneficio economico; il nuovo importo corrisposto a titolo di pensione privilegiata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Ritieni di poter avere diritto ad una pensione privilegiata? Contattaci!