Pensione privilegiata

Pensione privilegiata militare. Come ottenerla? Vedi subito –>Talvolta può accadere che il dipendente pubblico, durante l’espletamento del proprio servizio, contragga una malattia o subisca un infortunio tale da pregiudicare il suo stato di salute; in tutti questi casi, egli ha facoltà di attivare una procedura tesa a verificare se la patologia o la lesione patita sia imputabile al lavoro svolto; ebbene, se l’infermità contratta viene riconosciuta dipendente dal servizio espletato, il pubblico dipendente potrà ottenere una serie di benefici economici, tra i quali merita particolare attenzione la c.d. pensione privilegiata.

Ritieni di poter avere diritto ad una pensione privilegiata? Contattaci!

La causa di servizio

Come poc’anzi accennato, il dipendente pubblico, la cui incolumità sia stata compromessa da una patologia o da una lesione patita durante lo svolgimento del proprio lavoro, può ottenere dall’Amministrazione di appartenenza il riconoscimento che l’infermità o la lesione dipendano da causa di servizio, ossia che tali eventi lesivi siano scaturiti dal servizio prestato.

In sostanza, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, devono ricorrere le condizioni di seguito indicate, ossia:

  1. l’esistenza di un rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
  2. l’insorgenza di una patologia o di una lesione che pregiudichi la salute del lavoratore (c.d. evento dannoso);
  3. accertamento di un nesso causale tra l’infermità patita dal dipendente e lo svolgimento dei suoi doveri d’ufficio (detti anche: fatti di servizio).

Può essere riconosciuto dipendente da causa di servizio anche il c.d. infortunio in itinere, ossia un incidente occorso al lavoratore durante il normale tragitto di andata e ritorno tra abitazione al posto di lavoro o viceversa.

Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte la quale ha chiarito che l’infortunio in itinere può essere considerato dipendente da causa di servizio soltanto se:

  • esiste un collegamento tra il tragitto percorso e l’attività lavorativa, nel senso che il primo non sia stato scelto per motivi  personali;
  • nel caso d’infortunio verificatosi durante l’utilizzo di un veicolo privato, la scelta di tale mezzo è stata imposta dell’inidoneità di altri mezzi di trasporto pubblico.

È importante, inoltre, evidenziare che la causa di servizio può essere riconosciuta anche se il lavoro svolto abbia concorso con altri fattori nel causare un’infermità o delle lesioni; ciò significa, in altri termini, che ai fatti di servizio come causa unica e diretta dell’infermità, sono assimilati i fatti di servizio quali concause, ossia condizioni necessarie, ma non sufficienti, a produrre l’evento lesivo, che però contribuiscono a renderlo ancora più grave.

Il riconoscimento della dipendenza d’infermità o lesione da causa di servizio è pronunciato dalla Pubblica Amministrazione all’esito di un procedimento amministrativo regolato dal DPR 29.10.2001, n. 461.

Alla domanda può essere allegata la certificazione sanitaria e da ogni altra documentazione idonea a dimostrare il nesso causale tra la patologia e il servizio.

L’ufficio dell’Amministrazione che dovrà adottare il provvedimento finale trasmette alla Commissione medica il fascicolo contenente la domanda e la documentazione prodotte dall’interessato, dandone comunicazione allo stesso.

Durante la visita medico legale eseguita dalla Commissione medica competente, l’interessato può essere assistito da un medico di fiducia che non sia membro della stessa Commissione medica.

In occasione della visita medico legale, è prevista la verifica dell’idoneità del dipendente al servizio. Di conseguenza, il dipendente pubblico potrebbe eventualmente essere adibito a mansioni compatibili con il suo stato di salute, tali da evitare l’aggravamento della malattia.

Nei casi più gravi, può disporsi il collocamento a riposo anticipato. In tale ipotesi, in conformità all’accertamento sanitario d’inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l’Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all’adozione degli atti necessari per la concessione dei trattamenti pensionistici.

La Commissione medica che effettua la visita redige un verbale, dal quale debbono risultare: il giudizio diagnostico; l’indicazione della data di conoscibilità dell’infermità; il grado di invalidità permanente riscontrata, espresso con riferimento alle categorie contenute nelle Tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 834/1981; il giudizio di idoneità al servizio.

La tabella A si suddivide in 8 categorie e può essere applicata per i casi di lesioni ed infermità con diritto ad un assegno temporaneo o a pensione. Tra le principali casistiche, la perdita totale di una mano e dei due piedi consentano l’ascrizione alla prima categoria, mentre la gastrite cronica  rappresenta una patologia prevista dall’ottava categoria.

Il verbale della visita medica è trasmesso, entro quindici giorni dalla conclusiva visita, all’Amministrazione competente, che lo invia al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che ha sede in Roma, al quale è demandato, in via esclusiva, per tutte le Amministrazioni, il compito di emettere parere motivato in merito al rapporto causale tra infermità e fatti di servizio.

Il procedimento si conclude con un decreto dell’Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere notificato all’interessato, ai fini dell’eventuale impugnazione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può dare diritto ad alcuni benefici, tra i quali, oltre all’anzidetta pensione privilegiata, rientrano: l’equo indennizzo; l’esenzione dal ticket sanitario; l’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali; la preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici.

Ritieni di poter avere diritto ad una pensione privilegiata? Contattaci!

 Soppressione “causa di servizio” e “pensione privilegiata” nei confronti dei dipendenti civili della P.A.

Occorre, infine, rilevare come il decreto legge del 6.12.2011 c.d. “crescitalia”, abbia previsto la riduzione delle garanzie previdenziali per i dipendenti civili della Pubblica Amministrazione, disponendo, nei loro confronti, l’abrogazione:

  • dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio
  • del rimborso delle spese di ricovero per causa di servizio
  • dell’equo indennizzo
  • della pensione privilegiata

La suddetta abrogazione non trova applicazione nei confronti:

  • del personale appartenente al comparto sicurezza (Polizia di Stato, Corpo Foresta-le dello Stato, Polizia Penitenziaria), difesa (Forze Armate, Carabinieri, Guardia di Finanza), Vigili del fuoco e soccorso pubblico;
  • dei procedimenti in corso alla data del 6.12.2011;
  • dei procedimenti per i quali, alla predetta data, non era ancora scaduto il termine di presentazione della domanda;
  • dei procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima del 6.12.2011.

Restano inalterati i diritti attribuiti in favore di coloro che negli anni hanno ottenuto il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio ai fini della fruizione dei benefici ad essa connessi.

Ai dipendenti civili resta, comunque, garantita la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Eppure, non tutto il personale civile è tutelato, infatti, l’obbligo di assicurazione presso l’INAIL è limitato ai soli dipendenti statali che svolgono attività protette in quanto rischiose. In concreto, non ricevano tale garanzia assicurativa diverse categorie di dipendenti civili della P.A., tra cui, ad esempio: avvocati, notai, procuratori dello Stato, magistrati, la maggior parte del personale docente, medici.

Ritieni di poter avere diritto ad una pensione privilegiata? Contattaci!

Pensioni privilegiate militari

Come testé anticipato, l’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata non ha riguardato il personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Nei confronti di queste categorie di pubblici dipendenti – sia che si tratti di forze ad ordinamento militare che civile – restano fermi,  i due tipi di trattamenti pensionistici privilegiati previsti e disciplinati dagli articoli 67 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, ovvero :

  • la pensione privilegiata ordinaria;
  • la pensione privilegiata tabellare.

Il presupposto comune di tali benefici è costituto dalla circostanza secondo cui le infermità dipendenti da causa di servizio siano “non suscettibili di miglioramento” (art. 67, comma 1, DPR n. 1092/1973); infermità che, tuttavia, possono anche prescindere dall’inidoneità al servizio e, quindi, non necessariamente implicano la risoluzione del rapporto di lavoro.

Ritieni di poter avere diritto ad una pensione privilegiata? Contattaci!

Pensione privilegiata ordinaria

La pensione privilegiata, disciplinata dal DPR n. 1092/1973 (artt. 64 e ss.), compete al dipendente pubblico che diventi inabile al servizio in modo assoluto e permanente a causa di un’infermità derivante da causa di servizio.

Segnatamente, la pensione privilegiata ordinaria può essere definita come un trattamento economico a carattere continuativo che spetta al dipendente se, a seguito della malattia o lesione contratta per fatti di servizio, derivi un’inidoneità al servizio assoluta e permanente; è denominata  “privilegiata” perché viene attribuita a prescindere dall’età del dipendente, dalla durata del rapporto di lavoro e dall’anzianità contributiva maturata.

La pensione privilegiata ordinaria non si aggiunge alla normale pensione, ma la sostituisce. Essa è invece cumulabile con un trattamento economico derivante dalla prestazione di altra attività lavorativa o con un altro trattamento di quiescenza, purché spettante a seguito di attività lavorativa svolta nell’ambito di un diverso rapporto di lavoro.

Affinché possa essere attribuita la pensione di privilegio non sempre è indispensabile il requisito dell’inabilità al servizio, essendo sufficiente il riconoscimento della causa di servizio con iscrizione ad una delle categorie della tabella A.

Di contro, se l’infermità viene ascritta nella tabella B, la quale contempla infermità di lieve entità, il militare non avrà diritto alla pensione privilegiata ordinaria, bensì a un assegno una tantum; ad ogni modo, l’interessato potrà, in seguito, presentare istanza di revisione del suo stato di infermità al fine di conseguire l’assegnazione della pensione privilegiata  oppure richiedere la revisione della sua condizione per accedere ad una diversa categoria della tabella A, che preveda il riconoscimento di un maggiore beneficio pensionistico privilegiato.

L’iniziativa per avviare il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata ordinaria può essere:

  • d’ufficio, quando la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente sia dovuta a causa di infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio.
  • a domanda di parte, nel caso in cui l’inidoneità assoluta e permanente al momento della cessazione sia dovuta ad infermità o lesioni che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

In quest’ultima ipotesi, il pubblico dipendente, entro cinque anni dalla cessazione, a pena di decadenza, può chiedere all’Amministrazione “presso la quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio” che si proceda al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (termine elevato a dieci anni in caso di parkinsonismo o in caso di invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica).

Nel caso in cui il dipendente abbia già chiesto e ottenuto, in costanza di rapporto di lavoro, il riconoscimento della dipendenza d’infermità da causa di servizio, la domanda di pensione privilegiata può essere presentata, dopo la cessazione, senza limiti di tempo, in virtù del principio d’imprescrittibilità del diritto alla pensione.

Affinché la pensione privilegiata competa al lavoratore sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa. Qualora la domanda venga presentata oltre il predetto termine biennale, il pagamento della pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, con conseguente prescrizione dei ratei precedentemente maturati.

La pensione privilegiata ordinaria è reversibile ai superstiti (coniuge e figli) nel rispetto delle condizioni oggettive e soggettive contenute nel D.P.R. n. 1092/73.

Infine, avendo il trattamento pensionistico in esame natura retributiva, esso è assoggettato all’IRPEF.

Ritieni di poter avere diritto ad una pensione privilegiata? Contattaci!

Pensione privilegiata tabellare

La pensione privilegiata tabellare di cui al comma V, dell’art. 67 DPR n. 1092/1973, (tabella n. 3 allegata al medesimo DPR) competeva, dapprima, ai militari di truppa e ai graduati che avevano contratto un’infermità durante il servizio di leva; il medesimo trattamento pensionistico spettava anche ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, DPR cit.), che avevano subito a causa del servizio una menomazione dell’integrità fisica, ai quali, all’epoca dell’emanazione del succitato D.P.R., non era corrisposto uno stipendio, ma una diaria giornaliera.

Attualmente, però, la pensione privilegiata tabellare opera in via residuale; ed infatti, atteso che  i militari e gli ausiliari del personale militarizzato, alla fine dagli anni 70’, iniziarono a percepire una retribuzione mensile, la norma in esame finì per trovare applicazione unicamente nei confronti dei militari di leva. Sennonché, considerato che l’ordinamento militare ha, successivamente, soppresso la leva militare, prevedendo la corresponsione di una retribuzione di servizio in favore dei volontari in ferma annuale o pluriennale, la norma contenuta nel succitato comma V dell’art. 67 opera, oggi, soltanto nei confronti degli ex militari di leva, che abbiano subito una menomazione dell’integrità personale invalidante durante il servizio militare espletato.

La pensione privilegiata tabellare corrisposta agli ex militari in servizio di leva, che hanno intrattenuto con il pubblico potere un rapporto di servizio obbligatorio – e non un rapporto di servizio volontario qualificato come di impiego – ha natura indennitaria ed è, pertanto, esente da IRPEF.

Trattasi, quindi, di una pensione assimilabile al trattamento privilegiato di guerra, il cui importo è strettamente connesso all’entità della menomazione e non alla durata del servizio prestato, e viene quantificato sulla base di apposite specifiche tabelle previste dalla legge; invero, anche per la pensione privilegiata tabellare sono previste otto categorie, ciascuna delle quali prevede un importo economico differente a seconda della gravità dell’infermità (Tabella A del DPR n. 834/1981).

Si rileva, ulteriormente, che i pensionati di 1^ categoria, che abbiano riportato menomazioni psico – fisiche particolarmente gravi, hanno diritto, altresì, all’assegno di super invalidità, all’assegno integrativo nonché l’assegno di accompagnamento.

Infine, anche il trattamento pensionistico privilegiato tabellare è reversibile a favore dei familiari dell’ex militare deceduto durante l’espletamento del servizio militare obbligatorio. (c.d. pensioni tabellari privilegiate di reversibilità).

Ritieni di poter avere diritto ad una pensione privilegiata? Contattaci!