Parcheggiare il veicolo nel cortile condominiale, anche per poco tempo, costituisce abuso

Mediante l’ordinanza n. 7618 del 18/03/2019, la Cassazione si è, ancora una volta, pronunciata sulla questione concernente l’uso delle parti comuni all’interno di un edificio condominiale, evidenziando in particolare come il condòmino che parcheggia il proprio autoveicolo all’interno del cortile condominiale, viola l’art. 1102 c.c. poiché ostruiva l’ingresso alla sua abitazione e  preclude agli altri condomini di farne parimenti uso; tale abuso –  ha precisato la Suprema Corte –  si verifica anche qualora i parcheggi siano sporadici e di breve durati

La vicenda posta all’attenzione della Cassazione scaturisce dalla domanda proposta da un condòmino con cui conveniva in giudizio un altro condominio, perché colpevole di parcheggiare il proprio motociclo in una parte del cortile condominiale; L’attore chiedeva al giudice adito di ordinare la cessazione di tale condotta, assumendo che la stessa impediva l’ingresso alla sua abitazione ed, inoltre, precludeva agli altri condomini il pari utilizzo del bene comune. 

Il condòmino convenuto si costituiva in giudizio evidenziando, di contro, come i suoi parcheggi fossero saltuari e di breve durata.

La domanda attorea veniva accolta tanto dal giudice di primo grado quanto dal Tribunale, in qualità di giudice d’Appello, i quali ritenevano provata la violazione dell’art. 1102 c.c.

Il convenuto proponeva, dunque, ricorso per cassazione contestando la violazione del disposto di cui all’art. 116 c.p.c. che regola la valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito; nello specifico, a parere del ricorrente, il giudice del gravame avrebbe errato nella valutazione del materiale probatorio, poiché durante l’espletamento della fase istruttoria era chiaramente emerso che le soste da lo stesso effettuate furono sporadiche e di breve durata, ragione per cui non si era concretizzata alcuna inosservanza dell’art. 1102 c.c.

La Cassazione, tuttavia, con l’ordinanza in rassegna ha rigettato il ricorso, rilevando che la violazione dell’art. 116 c.p.c. non può costituire motivo di ricorso in cassazione, posto che la valutazione delle risultanze istruttorie operata dai giudici di merito non è sindacabile.

D’altra parte – ha aggiunto la Suprema Corte – pur assumendo che la sosta realizzata dal ricorrente fosse sporadica e limitata nel tempo, il disposto di cui all’art. 1102 c.c. “non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l’operatività delle limitazioni dell’uso, sicché può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà”.