L. n. 257/1992, non rientrano nel computo complessivo dell’esposizione all’asbesto i periodi di sospensione dell’attività lavorativa per collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni, purché questi abbiano significativa durata. Nel senso che abbiano determinato, a cagione del loro protrarsi e della loro eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l’effettivo venir meno del rischio tutelato”. Lo ha puntualizzato la Cassazione nella sentenza n. 18134/2010