
Generalmente, chi decide di accettare l’eredità diventa titolare non soltanto dei crediti maturati in vita dal defunto, ma subentra anche in tutti i debiti che questi ha lasciato dopo la sua morte.
Pertanto, in virtù di quanto già illustrato con il precedente articolo “In che modo posso evitare di rispondere dei debiti ereditari” la rinuncia all’eredità rappresenta l’unico strumento giuridico che consente al chiamato all’eredità di non rispondere delle passività accumulate in vita del de cuius ma, al tempo stesso, impedisce al soggetto vocato di acquisire i beni e i crediti facenti parte dell’asse ereditario.
Ciò precisato, è importante tuttavia ricordare che nell’ipotesi di accettazione dell’eredità non tutti i rapporti passivi del defunto si trasmettono direttamente agli eredi.
Ebbene, con il presente articolo ti indicherò quelle che sono le tipologie di debiti che non si trasferiscono in via ereditaria: un importante contributo che ti permetterà di stabilire, con maggiore consapevolezza, se sia opportuno rinunciare al patrimonio lasciato dal defunto.
Indice
A) CONTRATTI PERSONALI
Non cadono in successione le obbligazioni di carattere personale che derivano dai contratti c.d. intuitu personae; in concreto, si fa riferimento a tutte quelle prestazioni economiche che soltanto il defunto avrebbe potuto eseguire perché strettamente connesse a delle sue particolari qualità o al suo prestigio.
Pensiamo, ad esempio, all’incarico a realizzare un quadro conferito ad un famoso pittore o quello ad elaborare un progetto affidato ad un noto architetto
B) ALIMENTI
Analogamente, rientra nell’ambito dei debiti intrasmissibili in via successoria “l’obbligo di corrispondere gli alimenti” in favore dell’ex consorte del defunto.
L’articolo 448 del codice civile prevede, infatti, che l’erede non debba continuare a corrispondere gli alimenti al coniuge superstite, poiché tale obbligazione, avendo carattere personale, si estingue con la morte del soggetto obbligato.
Anche il diritto all’assegno di mantenimento (compreso quello di divorzio) si estingue nel momento della morte del coniuge obbligato a versarlo.
Tuttavia, sia in caso di separazione che di divorzio, il coniuge beneficiario può godere di altre forme di tutela previste dalla legge. In particolare, il legislatore dispone che il coniuge separato, a cui non sia stata addebitata la separazione, abbia gli stessi diritti successori di quello non separato. Il coniuge superstite beneficiario cui invece sia stata addebitata la separazione, se già godeva degli alimenti, avrà soltanto diritto a un assegno vitalizio, calcolato in base al valore dei beni ereditari e al numero degli eredi.
Anche il coniuge divorziato che fruisce dell’assegno di divorzio, pur perdendo la qualità di successore legittimo in ragione della cessazione del rapporto di coniugio, ha comunque diritto alla corresponsione di un assegno periodico posto a carico degli eredi.
C) OBBLIGAZIONI NATURALI
Non cadono in successione nemmeno le obbligazioni naturali, quali ad esempio i debiti che derivano da giochi o scommesse.
L’erede potrà, dunque, tranquillamente accettare l’asse ereditario anche se colmo di debiti derivanti dal gioco d’azzardo, in quanto non sarà mai chiamato ad estinguerli; i creditori dell’erede, dal canto loro, non potranno rivendicare alcunché nei confronti dei successori, ma saranno al massimo legittimati a trattenere solo quanto spontaneamente corrisposto dal defunto quando era ancora in vita.
È chiaro, però, che se il de cuius, con il proprio testamento, ha disposto in maniera specifica e non generica (in quest’ultimo caso la disposizione potrà essere disattesa dagli eredi) che una porzione di eredità dovesse coprire questo tipo di pendenze debitorie, i successori dovranno necessariamente osservare tali ultime volontà.
D) MULTE
Rientrano nell’ambito dei debiti non trasmissibili in via successoria anche le multe stradali elevate al de cuius. Ciò significa, quindi, che gli eredi non saranno tenuti al pagamento delle infrazioni del codice della strada commesse in vita dal defunto.
Allo stesso modo, se coloro che hanno accettato l’eredità dovessero ricevere una cartella esattoriale per il mancato pagamento di una multa da parte del parente deceduto non saranno tenuti a pagare l’infrazione anche se i termini per impugnare la cartella risultassero già scaduti. In tale ipotesi, gli eredi potrebbero invece richiedere lo sgravio all’Agente della riscossione e, qualora venisse negato, impugnare fruttuosamente il diniego dinanzi alle autorità giudiziarie competenti.
E) SANZIONI
Anche le sanzioni irrogate al defunto non si trasferiscono mortis causa agli eredi, sia che si tratti di sanzioni inflitte per violazioni amministrative, sia che si tratti di sanzioni derivanti da un illecito penale.
Diverso è il discorso riguardo al mancato pagamento dei tributi da parte del defunto, che invece gravano interamente sugli eredi, i quali potranno ottenere soltanto lo scorporo delle somme richieste a titolo di sanzione, mentre la sorte capitale dovrà essere interamente corrisposta allo Stato o all’ente titolare del credito.
Così come dovranno essere pagate anche le condanne alle spese di lite emesse nei giudizi civili, in cui il defunto è risultato soccombente: tali oneri, infatti, fanno parte dei debiti che vengono trasmessi direttamente agli eredi.
F) DEBITI PRESCRITTI
Infine, non si trasmettano in via successoria quei debiti talmente vecchi da essere caduti in prescrizione; parliamo di tutti i diritti mai (o tardivamente) esercitati dai creditori del defunto.