Non sono imponibili gli interessi maturati sul denaro investito dal contribuente solo contabilizzato e non ancora entrato nella sua materiale disponibilità
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 644 del 15 gennaio 2014, ha accolto il ricorso di un risparmiatore che aveva affidato delle somme a un promotore finanziario poi rivelatosi un truffatore.
In particolare la sezione tributaria ha motivato chiarendo che in tema di IRPEF, gli interessi maturati periodicamente sulle somme affidate in gestione patrimoniale ad un promotore finanziario e che non siano materialmente percepiti dal cliente, ma soltanto contabilizzati a credito in schede nominative e tabulati riferiti a detto creditore, non costituiscono reddito di capitale, desumendosi dall’art. 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo “ratione temporis” vigente) che gli interessi entrano a far parte del reddito imponibile solo se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore, il quale li abbia materialmente incamerati o ne abbia comunque disposto o sia stato messo nelle condizioni di farlo a suo piacimento.