Non è soggetto a prescrizione l’assegno di mantenimento durante la separazione

Durante la separazione l’assegno di mantenimento non è soggetto a prescrizione. Infatti, le conseguenze giuridiche dell’interruzione del vincolo sussistono solo dopo la sentenza di divorzio.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 7533 del 1 aprile 2014, ha accolto il ricorso di una ex moglie presentato contro la sentenza di merito che aveva pronunciato la prescrizione del credito vantato nei confronti del coniuge separato in relazione al mantenimento non versato dal 1992 al 2000.

L’ex marito si è opposto al pignoramento presso terzi notificatogli a istanza della ex moglie per il pagamento della somma da lui dovuta a titolo di assegni di mantenimento maturati dalla data di separazione fino alla data di notifica del precetto. La moglie, a questo punto, ha dedotto che il credito azionato era costituito da assegni di mantenimento dopo la separazione personale dei coniugi e di successivo divorzio mai pagati dall’ex.

Al riguardo, la terza sezione civile ha osservato che, in riferimento al rapporto di coniugio, la regola della sospensione del decorso della prescrizione tra i coniugi deve ritenersi operativa sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia che si trovino in stato di separazione personale, la quale implica solo un’attenuazione del vincolo. E ancora: «Secondo il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2941, n. 1, del Cc l’interpretazione dispone che resti sospesa la prescrizione tra coniugi anche se legalmente separati, in ragione dell’ingiustificato privilegio che verrebbe, in tal modo, riconosciuto al coniuge separato, nei riguardi della generalità degli altri cittadini, la Corte ha ritenuto infondata la questione».

Infine, la Suprema corte ha rilevato che lo stato di separazione, pur rivelando una incrinatura dell’unità familiare, non ne implica la definitiva frattura: potendo anche evolversi nel senso della ricostituzione (mediante la conciliazione) della coesione familiare, di talché non è irrazionale che, per salvaguardare, nei limiti del possibile, siffatta eventualità, il legislatore comprenda nella disciplina della sospensione della prescrizione dettata dall’art. 2941, n. 1, Cc l’ipotesi che i coniugi siano separati, esonerandoli così dal compiere atti – come quelli necessari a interrompere la prescrizione dei rispettivi diritti – che potrebbero, invece, inasprire le ragioni del contrasto.