
Nelle ipotesi d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale non spetta all’INPS effettuare le visite fiscali nelle fasce orarie di reperibilità. Si tratta, infatti, di eventi di competenza dell’INAIL, e il legislatore non prevede che tale ente previdenziale effettui visite a domicilio.
Ed invero, solitamente, l’INAIL convoca il lavoratore leso presso la sede territorialmente competente per accertare l’effettività dell’infortunio o della malattia professionale. Tanto si evince esaminando il testo del decreto n. 206/2017, la nota 8 febbraio 2018 della presidenza del Consiglio, nonché il messaggio INPS n. 3265/2017.
Il messaggio INPS n. 3265/2017 fornisce le istruzioni amministrative e operative sul “Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali. Con il suindicato messaggio, l’Istituto precisa che, nonostante l’attribuzione esclusiva all’INPS della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, questo non è legittimato ad effettuare accertamenti medico legali domiciliari, su richiesta dei datori di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale del dipendente.
Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 12, legge 67/1988, l’INPS non può interferire nelle competenze esclusive dell’INAIL per questi eventi. In altri termini, non possono essere disposte visite domiciliari per procedere all’istruttoria necessaria al riconoscimento dell’infortunio sul lavoro – malattia professionale a meno che non intervengano diverse interpretazioni da parte dei ministri competenti.
E dunque, nel caso in cui, durante una visita domiciliare del medico di controllo, emergesse la necessità di procedere a un’istruttoria per il riconoscimento di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, il medico dovrà, in ogni caso, limitarsi a verbalizzare tale circostanza, senza sottoporre il dipendente a visita. Solo in un secondo momento, l’INAIL convocherà il lavoratore presso la sede competente per procedere ai necessari accertamenti sanitari e quest’ultimo dovrà presentarsi senza poter rifiutare le prescrizioni del medico, salvo non sussista un giustificato motivo.