Mutuo: valido il mutuo che finanzia più dell’80 per cento dell’immobile senza adeguate garanzie

Il mutuo fondiario è valido anche se la banca finisce per finanziare più dell’80 per cento del valore dell’immobile senza cautelarsi con garanzie adeguate: le disposizioni che impongono la prestazione di fideiussioni o di polizze fideiussorie quando il prestito tende verso il 100 per cento dell’importo sborsato per l’acquisto del cespite sono da ritenersi norme di buona condotta e, in caso di violazione, il contratto resta valido, mentre l’istituto di credito risulta esposto a eventuali sanzioni di Bankitalia in veste di autorità di vigilanza. È quanto emerge dalla sentenza 26672/13, pubblicata il 28 novembre dalla prima sezione civile della Cassazione.

È accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore il ricorso della banca nell’ambito di una controversia relativa a un fallimento dove la nullità del mutuo è stata dichiarata sul merito rilievo che risulta superato il tetto di finanziabilità dell’80 per cento del valore/costo del cespite. In base al testo unico bancario, le istruzioni di vigilanza fornite dal Circ impongono una serie di cautele quando la «soglia fisiologica» viene oltrepassata e la banca intende perfezionare operazioni  dimensionate anche al 100 per cento; si tratta in particolare di: fideiussioni bancarie; polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione; garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia, consorzi, cooperative di garanzie fidi; cessioni di crediti verso lo Stato nonché di annualità e contributi a carico dello Stato e di enti pubblici; pegno su titoli di Stato. Ma la violazione delle disposizioni non può comportare la nullità del contratto in base al testo unico bancario: il cliente, infatti, ha tutto l’interesse a ottenere il finanziamento nel massimo importo possibile anche a prescindere dal limite di finanziabilità; in tal senso la nullità relativa di cui agli articoli 117 e 127 Tub non risulta applicabile al caso di specie proprio perché il cliente non avrebbe interesse a farla valere; avrebbe comunque applicazione l’articolo 127 comma secondo n. 1 Tub, secondo cui le disposizioni del titolo quarto e quindi dell’articolo 117 comma 8 sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente: un mutuo concesso oltre il limite di finanziabilità è di regola più favorevole al mutuatario. Insomma: le regole investono soltanto il comportamento della banca e non determinano nullità anche parziali del finanziamento.