MOBBING sporadico – La Cassazione riconosce lo “straining”

Per la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28603/2013, il lavoratore che viene pesantemente emarginato e vessato sul luogo di lavoro deve avere, pieno  diritto a un risarcimento per le “lesioni”  patite. Accolto il ricorso di un dipendente di banca, il quale era stato ‘messo all’angolo’ fino a essere relegato a lavorare in un «vero e proprio sgabuzzino, spoglio e sporco», con «mansioni dequalificanti» e «meramente esecutive e ripetitive».

I Giudici di Legittimità, hanno definito questo fenomeno con la parola ‘straining’, ovverosia una sorta di ‘mobbing’ attenuata.

Oggetto del processo sono stati alcuni comportamenti discriminatori, subiti dal lavoratore, tra i quali  la «sottrazione di responsabilità in favore di un’altra dipendente, ingiustificatamente favorita dai dirigenti», le «ingiuste ed aspre critiche» alla professionalità dell’uomo, la «convocazione di un incontro intersindacale finalizzato a criticare» la condotta del dipendente «proprio nel periodo in cui si era messo in ferie per riprendersi dalle dure critiche ricevute dai superiori», l’«estromissione» dal servizio di cui si era occupato, con il successivo «inserimento in mansioni dequalificanti». 

Per l’accusa, da questi illeciti episodi era derivata la grave lesione del lavoratore «consistita nella causazione di un’incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a 40 giorni».

Nel caso de quo, i diretti superiori dell’uomo, funzionario amministrativo di una filiale di una  banca, erano dunque finiti sotto processo per maltrattamenti, ma erano stati assolti dal tribunale di Milano, sentenza confermata in appello