Il lavoratore che si ammala per il lungo tragitto giornaliero con la macchina per andare a lavoro, non ha diritto alla rendita per malattia professionale visto che tale patologia non è causata dall’attività ma contratta al di fuori dell’ambito lavorativo. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 22974 del 9 ottobre 2013, ha accolto il ricorso dell’Inail contro la decisione della Corte d’appello di Roma che ha condannato l’ente al pagamento in favore del lavoratore della somma corrispondente all’indennità giornaliera.La sezione lavoro della Suprema corte ha ribaltato il giudizio della Corte capitolina non riconoscendo l’esistenza del nesso casuale tra la patologia (ernia discale) e il prolungato tragitto giornaliero andata e ritorno con la macchina per 19 anni (trenta km). Al riguardo, la Corte ha osservato che la rendita per malattia professionale richiede che la malattia sia contratta nell’esercizio o a causa della lavorazione svolta, sicché il riconoscimento del diritto alla rendita implica uno stretto nesso tra patologia e attività lavorativa, che in casi di fattori plurimi deve costituire “la condizione sine qua non della malattia” sulla base dello stretto legame tra attività lavorativa e malattia. E ancora. «Il requisito della inscindibile connessione tra rendita e attività lavorativa caratterizza anche la differenza tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro. Solo in relazione a quest’ultimo secondo un indirizzo ormai consolidato la copertura assicurativa va estesa anche agli eventi verificatisi al di fuori dei luoghi di lavoro e non solo nel corso della prestazione lavorativa nonché per accadimenti ricollegabili seppure in forma indiretta allo svolgersi dell’attività di lavoro. E che gli istituti scrutinati siano ontologicamente diversi si evince anche dalla lettura dell’art. 3 del DPR 30 giugno 1924 n. 11224 che ricollega l’assicurazione per le malattie professionali a specifiche tabelle a dimostrazione della configurabilità di un nesso eziologico tra malattia ed esercizio di attività lavorativa con possibili effetti morbigeni. In altri termini il DPR 30 giugno 1965 n. 1124 distingue tra due ben diverse qualificazioni giuridiche di eventi lesivi oggetto di tutela, ossia “infortunio sul lavoro” e “malattia professionale”. Questi eventi, legittimando domande con una diversa causa pretendi (agente patogeno che nella generalità dei casi provoca la malattia con azione lenta e prolungata nel tempo o fatto lesivo dell’integrità dell’organismo che si caratterizza generalmente per esaurirsi in tempi limitati) e un diverso petitum (diversa prestazione dovuta dall’istituto), richiedono conseguentemente sul versante processuale una distinta articolazione delle prove con riguardo anche al nesso eziologico». Insomma, la normativa per la malattia professionale è tutelata con il riconoscimento della relativa rendita in quanto «venga causata dal lavoro e non contratta in occasione del lavoro».