la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione

La Suprema Corte, con la sentenza n. 4029 del 20 febbraio 2018, ha riaffermato il consolidato principio in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione. Ed infatti, sul punto la Corte si era già espressa sulla medesima questione con l’ordinanza n. 17227 del 13 luglio 2017, con cui aveva affrontato, in maniera chiara e puntuale, i diversi aspetti concernenti la responsabilità discendente dalla trasfusione di sangue infetto, tra cui anche quello relativo alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni scaturenti da tale evento lesivo.

Con riferimento alla questione concernente la prescrizione, la Cassazione ha precisato che “La responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemie colpose o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento nel danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’art. 2935 c.c., e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della commissione medica ospedaliera di cui all’articolo quattro della L. 25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia (Cass. n. 6213/2017; Cass. n. 28464/2013; Cass. ord. 4996/2017)”.

Con la sopra menzionata ordinanza n. 17227 del 13 luglio 2017, la Suprema Corte si è pronunciata, altresì, sulla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dai c.d. “eventi lesivi ulteriori”, precisando che “la prescrizione dell’azione risarcitoria per il danno inerente a questi ultimi decorre dalla loro verificazione solo nel caso in cui gli stessi siano causalmente autonomi dal fatto colposo (l’emotrasfusione) che ha prodotto le prime lesioni, dovendosi altrimenti ritenere che, pur non costituendo il mero sviluppo o aggravamento del danno già insorto, costituiscano comunque l’epilogo della medesima malattia già in essere, con la conseguenza che la prescrizione inizia a decorrere dalla conoscenza di quest’ultima, salva la possibilità di modificare l’entità del danno richiesto in considerazione degli ulteriori danni prodottisi nel corso del giudizio”.