L’onere probatorio nei giudizi contro la struttura ospedaliera

Con la recente pronuncia n. 16828/2018, la Corte di cassazione è tornata ad affrontare la questione concernente la ripartizione dell’onere probatorio nel settore della responsabilità medica, soffermandosi in particolare sull’ipotesi in cui venga dedotta la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione medica erogata.

Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno rammentato che il paziente che agisce in via giudiziale per il ristoro dei danni subiti conseguenti a un intervento, è tenuto a dimostrare le circostanze di seguito indicate:

  • il rapporto contrattuale,
  • il peggioramento della situazione patologica o la comparsa di nuove patologie,
  • il nesso di causalità tra l’evento lesivo e l’azione o l’omissione dei sanitari.

Incombe, invece, sulla struttura ospedaliera l’onere di provare che la prestazione posta in essere dal personale sanitario sia stata eseguita in maniera diligente e che gli esiti lamentati dal danneggiato siano scaturiti da un evento imprevisto e imprevedibile.

Dalla ripartizione dell’onere probatorio, considerata nei termini innanzi illustrati, discende che se, all’esito della fase istruttoria, la causa effettiva del danno lamentato dal paziente resta incerta, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano sul paziente medesimo.

Secondo la Suprema Corte, “Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, è stato determinato da causa non imputabile” (Cfr: Cass. sent. n. 16828/2018).

Ciò significa, dunque, che se il paziente lamenta in sede giudiziale le conseguenze infauste di un intervento chirurgico, soltanto dopo che questi avrà dimostrato che la patologia dedotta sia causalmente riconducibile all’intervento, la struttura sanitaria sarà chiamata a dimostrare che lo stato patologico sia stato determinata per una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.