Il procedimento per ingiunzione europeo

Nei rapporti giuridici tra soggetti appartenenti a diversi Paesi comunitari può accadere che le obbligazioni contrattualmente assunte non vengano rispettate e, dunque, vi sia bisogno di ricorrere alla autorità giudiziaria per garantire il recupero del credito. Questo sistema ha un suo specifico procedimento, disciplinato dal regolamento CE n. 1896/2006, se entrambi i soggetti si trovano all’interno di Stati membri dell’Unione Europea.

Tale normativa è stata emanata dal legislatore europeo, che ha predisposto una specifica procedura tesa a rendere più celere il recupero del credito. Detto procedimento si discosta da quello monitorio previsto dall’ordinamento giuridico italiano, sebbene taluni aspetti risultino tra gli stessi affini.

La scelta del legislatore europeo è stata quella di creare un sistema ibrido più vicino al sistema documentale puro che ricorda il sistema italiano, difatti le ragioni a sostegno dell’ingiunzione di pagamento vengono allegate dal creditore, cosicché il convincimento del giudice si basa su informazioni sommariee su un giudizio inaudita altera parte, ossia senza l’instaurazione del contraddittorio. Nell’ambito del procedimento per ingiunzione europeo il creditore non deve allegare alcuna specifica circostanza, essendo sufficiente che il costui affermi di essere titolare del credito vantato.

Detta disciplina si applica solo in materia civile e commerciale, a prescindere dalla natura della giurisdizione, e non trovando invece applicazione in materia fiscale, doganale e amministrativa, nonché in caso di responsabilità per atti o omissioni nell’esercizio di poteri pubblici. Oltre alle predette materie tale procedimento non viene ammesso per quanto concerne il regime patrimoniale tra i coniugi, testamenti e successioni, fallimenti e concordati, sicurezza sociale, crediti derivanti da obblighi extracontrattuali salvo che non vi sia stato accordo tra le parti o riconoscimento di debito o riguardino debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

Circa l’elemento territoriale, il requisito è che almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o la residenza in uno Stato membro diverso da quello la cui giurisdizione viene adita. L’unico Paese membro escluso da questo regolamento è la Danimarca, e pertanto le pretese creditorie non potranno essere fatte valere nei confronti di soggetti ivi residenti o domiciliati. Questo procedimento, inoltre, non potrà essere utilizzato nei confronti di soggetti appartenenti a Paesi extracomunitari.

Un ulteriore requisito per il procedimento monitorio europeo è che il credito pecuniario sia liquido ed esigibile al momento dell’instaurazione della domanda.

Come poc’anzi accennato, la fase dell’ingiunzione di pagamento viene emessa inaudita altera parte, al pari dell’ordinamento italiano. La domanda d’Ingiunzione viene presentata al giudice competente, il quale dovrà verificare se ricorrono tutti i presupposti richiesti dal succitato Regolamento CE.

La domanda può essere accolta, oppure il giudice può chiedere che la stessa sia integrata. In caso di rigetto non viene precluso alcunché, atteso il ricorrente potrà presentare nuova domanda di ingiunzione di pagamento europeo o utilizzare una qualsiasi altra azione giudiziaria tesa al recupero del credito.

Nel caso in cui la domanda venga accolta il giudice emette l’ingiunzione di pagamento che andrà ritualmente notificata al resistente; entro trenta giorni dalla notifica il resistente può presentare opposizione, che seguirà le normali regole del procedimento ordinario innanzi al giudice di origine, ovvero all’interno dello stesso organo giudiziario di quello che ha emesso l’ingiunzione.

Per quanto concerne la notifica deve essere effettuata presso l’indirizzo del convenuto conosciuto con certezza ed il regolamento distingue tra notifica con o senza prova di ricevimento.

Nell’eventuale fase di opposizione il convenuto può chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento quando:

  • l’ingiunzione sia stata notificata senza prova di ricevimento o comunque non in tempo per esperire la propria difesa;
  • il convenuto sia impossibilitato a contestare il credito per forza maggiore o situazione a sé non imputabile; l’ingiunzione sia stata emessa senza fondato motivo.

La fase esecutiva viene invece disciplinata dalle leggi dello Stato membro di esecuzione: si arriva a tale fase se il debitore non contesta alcunché, se contesta tardivamente o se l’opposizione che presenta non è fondata.

Una novità importante, concernente l’ingiunzione di pagamento, è rappresentata dall’abolizione dell’exequatur, ovvero dell’autorizzazione del giudice alla esecuzione in un Paese diverso da quello che ha emesso il provvedimento. Difatti se il giudice di origine riconosce forza esecutiva al provvedimento, lo stesso potrà essere fatto valere presso lo Stato membro di esecuzione. L’esecuzione sarà regolata con le norme dello Stato membro presso cui viene effettuata.