
L’infortunio sul lavoro rappresenta un’annosa questione che, nel corso degli anni, è stata al centro di numerosi interventi legislativi, i quali hanno avuto il merito di arginare questo preoccupante fenomeno, senza, però, riuscire a eliminarlo in maniera definitiva.
L’ordinamento pone a carico del datore di lavoro il generale obbligo di organizzare i luoghi di lavoro in modo tale da contenere, quanto più possibile, il rischio che i suoi dipendenti possano subire un infortunio o contrarre una malattia.
Inoltre, accade di solito che nei locali di una determinata società, oltre ai propri impiegati, operino i dipendenti di società terze (c.d. appaltatrici) a cui viene richiesta la realizzazione di determinate opere o la fornitura specifici servizi.
Pensiamo, ad esempio, agli operai di un’impresa di pulizie, i quali, quotidianamente, si occupano di ripulire i luoghi della società committente oppure, ancora, ai lavoratori “esterni” che gestiscono una mensa aziendale.
A fronte di una situazione di questo tipo, sorge spontaneo il seguente interrogativo: se un dipendente della società appaltatrice subisce un infortunio, chi dovrà risarcire i relativi danni?
Indice
GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA E IL DANNO DIFFERENZIALE
Prima di rispondere alla domanda posta a conclusione del precedente paragrafo, è opportuno ricordare che uno dei principali obblighi assunto dal titolare nei confronti dei propri dipendenti è quello di garantire loro un contesto lavorativo sano e sicuro (c.d. obbligo di sicurezza).
Ebbene, i danni patiti dal lavoratore saranno risarciti dal suo principale soltanto se quest’ultimo non riuscirà a provare di aver adottato ogni misura idonea a prevenire il sinistro o la patologia.
Cosicché, il datore di lavoro, colpevole di non aver assunto le dovute cautele, risponderà a titolo di responsabilità civile o, addirittura, penale qualora la sua condotta integri anche gli estremi di un reato.
Nell’ambito del giudizio di responsabilità civile, una volta accertata la colpa del datore, questi sarà tenuto a risarcire il dipendente infortunato mediante il versamento di una somma a titolo di c.d. danno differenziale (per approfondire leggi articolo: infortunio sul lavoro: indennizzo e risarcimento link: https://www.studiolegalelazzari.it/infortunio-sul-lavoro-risarcimento), cioè un importo dato alla differenza tra il danno complessivamente subito dal lavoratore e l’indennizzo corrisposto dall’INAIL.
Chi risponde dell’infortunio occorso al dipendente della società appaltatrice?
Quando il dipendente dell’appaltatore subisce un infortunio o una malattia professionale mentre esegue le proprie mansioni presso i locali del committente, diventa assai complicato individuare il soggetto tenuto al risarcimento.
Infatti, se da un lato, è vero che sul datore di lavoro grava il succitato obbligo di sicurezza nei confronti di tutti i suoi dipendenti, è vero anche che, nel caso in esame, il lavoratore subordinato opera in un ambiente di lavoro di proprietà esclusiva del committente, pertanto, per il titolare dell’operaio infortunato risulterebbe estremamente complesso intervenire per ridurre i rischi di incidente.
È evidente, quindi, come la società committente mai potrà imputare l’intera colpa all’appaltatore per il semplice fatto che quest’ultimo sia il solo datore di lavoro dell’operaio leso, perché anche sul committente grava un obbligo di sicurezza nei confronti dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore e può, dunque, rispondere degli infortuni e delle malattie da essi subiti.
Tanto è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione, che ha trattato la specifica tematica con la sentenza n. 798 del 13 gennaio 2017, precisando che “Il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie, a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, anche se dipendenti dell’impresa appaltatrice a cui è stato affidato il lavoro”. In particolare, il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte trae origine da un sinistro occorso al lavoratore di una ditta appaltatrice, che aveva in affidamento opere venivano eseguite all’interno del cantiere della società committente.