L’indennizzo INAIL deve essere riconosciuto anche al lavoratore che s’infortuna a causa di una sua negligenza

Con l’ordinanza n. 7649 del 19/03/2019, la Suprema Corte, in materia d’infortuni sul lavoro, ha affermato il principio in base al quale la condotta colposa del lavoratore dipendente può ridurre o, in alcuni casi, eliminare la responsabilità del datore, che non potrà essere chiamato a rispondere del c.d. danno differenziale, ma non esclude l’erogazione dell’indennizzo dal parte dell’INAIL.

Il caso sottoposto al vaglio della Corte trae origine dalla lesione occorsa ad un dipendente, infortunatosi durante l’ispezione di un cantiere; in particolare, l’uomo ha eseguito il controllo introducendosi all’interno di un cantiere terzo rispetto alla propria azienda, percorrendo di fatto un tragitto differente da quello abituale.

Il lavoratore ha agito in giudizio al fine di ottenere il relativo risarcimento da parte della parte datoriale.

La Corte d’Appello ha riconosciuto il diritto del lavoratore a ricevere l’indennizzo INAIL, sostenendo che la condotta tenuta dal dipendente non poteva qualificarsi come rischio elettivo, atto a far venire meno il nesso di causalità tra l’infortunio e lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La Suprema Corte, condividendo la decisione della Corte territoriale, ha precisato che il dipendente ha diritto a vedersi risarcito il danno conseguente all’infortunio, quando lo stesso è avvenuto “in occasione di lavoro”, aggiungendo come rientrino in tale nozione tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali, con l’unico limite del rischio elettivo.

Per gli Ermellini, il c.d. “rischio elettivo”, che delimita l’ambito di operatività della tutela assicurativa, viene integrato allorquando il lavoratore, arbitrariamente, pone in essere un atto illogico ed estraneo alle finalità produttive per soddisfare esigenze personali, un comportamento dunque idoneo ad interrompere il nesso causale tra l’infortunio e la prestazione  lavorativa.

Secondo i Giudici di legittimità, il predetto comportamento colposo del lavoratore può ridurre oppure escludere la responsabilità dell’imprenditore, che non sarà tenuto a risarcire il c.d. danno differenziale.

Sennonché, esso non comporta, di per sé, l’esclusione dell’operatività dell’indennizzo sociale previsto dall’assicurazione obbligatoria INAIL, posto che la stessa ha la finalità, in armonia con gli artt. 32 e 38 della Cost., di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro (anche da quelli derivanti da colpa) e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono derivate.

Su tali presupposti, la Suprema Corte – ritenendo insussistente nel caso di specie l’ipotesi del rischio elettivo – ha confermato il diritto del lavoratore a conseguire l’indennizzo sociale previsto dall’assicurazione obbligatoria INAIL.