L’impugnazione del permesso di costruire

Con la sentenza 3075/2018, il Consiglio di Stato ha reso importanti chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini entro i quali un cittadino può impugnare un permesso di costruire rilasciato in favore di un vicino o di una qualsiasi altra persona, che pregiudichi i suoi diritti.

La vicenda posta all’attenzione del Consiglio di Stato trae origine dai lavori di ristrutturazione di un edificio, ex caserma Carabinieri, avviati nel febbraio 2008, autorizzati dal comune con permesso di costruire del 2007.

Ad un anno dall’inizio dei lavori, con nota del 24/02/2009, indirizzata alla società proprietaria dell’immobile e al comune territorialmente competente, il titolare di un immobile confinante con quello oggetto di ristrutturazione ha dichiarato di  essere venuto ufficiosamente a conoscenza dell’esistenza di un permesso di costruire potenzialmente lesivo dei suoi diritti di proprietà, nel timore che i lavori iniziati nel febbraio 2008 potessero non rispettare le distanze dal confine e/o non corrispondere al piano particolareggiato del fondaco, chiedeva che il comune effettuasse i dovuti controlli al fine di non pregiudicare i diritti del confinante.

Il vicino confinante, non vedendo accolte le proprie riserve da parte del comune, presentava ricorso al Tar nel 2011, con cui ha richiesto l’annullamento del permesso di costruire.

Il Tar, sezione I, con sentenza 24 aprile 2013, n. 719, accoglieva il ricorso.

In seguito, la società proprietaria dell’edificio oggetto di ristrutturazione, ha presentato  ricorso al Consiglio di Stato contestando l’irricevibilità del ricorso proposto in primo grado giacché tardivo.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della società proprietaria dell’immobile chiarendo che: in ragione del tenore dell’istanza del 2009, che fa esplicito riferimento al permesso di costruire ed al timore che i lavori, iniziati già da un anno, possano violare le distanze dal confine o non corrispondere al piano particolareggiato del fondaco, non può sussistere dubbio che l’interessato avesse già all’epoca “piena conoscenza” dell’iniziativa edilizia. Inoltre – nonostante i lavori fossero iniziati nel febbraio 2008, l’interessato avesse avuto “piena conoscenza” del permesso di costruire n. 75 del 2007 almeno dal 24 febbraio 2009, i lavori fossero ultimati, con riguardo alle parti strutturali ed alle modifiche del prospetto, come sostenuto dall’appellante, o, comunque, fossero in fase molto avanzata al febbraio 2011 – l’istanza di accesso agli atti presso il Comune per “verifica regolarità distanze e vedute per diritti di vicinato” è stata presentata dall’interessato, proprietario di immobile confinante, solo in data 3 maggio 2011 e, quindi, in chiara violazione dell’onere di tempestivo esercizio dell’accesso documentale.

 Secondo la giurisprudenza, la “piena conoscenza” non deve essere intesa quale “conoscenza piena e integrale” del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso. Orbene,  a parere del Consiglio di Stato per “piena conoscenza” deve intendersi la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività. Tale consapevolezza determina la sussistenza di una condizione dell’azione, l’interesse al ricorso, mentre la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni d’impugnazione.

 Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un permesso di costruire da parte di terzi, l’effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato ovvero che si contesti il contenuto specifico del permesso.

Pertanto, operano i principi di seguito illustrati:

  • il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che normalmente s’intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che (come nel caso di specie) è data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni semplici;
  • l’inizio dei lavori segna il momento da cui scattano i termini per la tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’edificazione;
  • la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.