In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte”. Lo ha precisato la Cassazione nella sentenza n. 14518/2011.