
Con l’ordinanza n. 9037, del 1° aprile 2019, la Suprema Corte è tornata sulla questione concernente il valore probatorio del rapporto stilato dalla Polizia Municipale. La Cassazione ha in sostanza confermato l’orientamento secondo cui il suddetto verbale fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenute in sua presenza; mentre, le altre circostanze di fatto che gli agenti segnalano di avere accertato nel corso dell’indagine, saranno liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., assieme al materiale probatorio raccolto o richiesto dalle parti.
Il caso
La vicenda sottoposta all’esame dei Giudici di legittimità prende le mosse da un ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace, con cui un uomo si opponeva alle sanzioni elevate dalla Polizia Stradale per le infrazioni di cui agli art 146 e 148 Codice della Strada.
Il Giudice di prime cure, condividendo la ricostruzione rappresentata dagli Agenti di Polizia, rigettava il ricorso.
La sentenza veniva, poi, impugnata dinanzi al Tribunale, in qualità di giudice del gravame, il quale, tuttavia, confermava la sentenza del giudice di prime cure, condannando l’appellante alle spese di lite.
Il ricorrente proponeva dunque ricorso per cassazione contestando la sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui assegnava fede privilegiata a tutto il verbale redatto dal Pubblico Ufficiale in seguito al sinistro, evidenziando, di contro, come la fede privilegiata non potesse estendersi a tutto il rapporto compilato dalla Polizia Stradale, ma dovesse invece limitarsi: alle dichiarazioni rese dalla parti, ai fatti compiuti dal Pubblico Ufficiale e a quelli che quest’ultimo attesta essere accaduti in sua presenza.
Il valore probatorio del verbale degli Agenti di Polizia
La Suprema Corte pur rigettando il ricorso proposto dall’uomo nei cui confronti erano state elevate le sanzioni, ha preliminarmente richiamato i principi in base ai quali l’atto pubblico e, quindi, anche il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda gli altri accadimenti che l’Agente segnala di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
A parere della Suprema Corte, il giudice territoriale aveva correttamente applicato il disposto di cui all’art. 2700 c.c. e, in considerazione dei richiamati principi, ha evidenziato come il giudice di seconde cure avesse specificato di far propria la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti, in quanto sorretta da elementi logici coerenti.
Aggiungasi, altresì, che l’appellante, dal canto suo, aveva fornito una versione dei fatti il cui valore logico non era coerente come quella avversa.
In definitiva, secondo gli Ermellini la ricostruzione fornita dagli Agenti di Polizia risultava sorretta da elementi logici coerenti, e l’appellante avrebbe dovuto fornire una ricostruzione di valore logico decisamente prevalente: e nel caso di specie, ciò non è avvenuto, posto che il conducente si era limitato a fondare la sua ricostruzione sulla testimonianza resa da un suo conoscente, ragione per cui la versione del ricorrente è stata correttamente ritenuta meno solida rispetto a quella degli Agenti verbalizzanti, poiché basata su dichiarazioni rilasciate da persona presente al momento dei fatti, ascoltata nell’immediatezza, e non legata alle parti da alcun legame di amicizie e/o di parentela.